COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. BORROMEO VERGANTE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 67 del 14.4.2011 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara BORROMEO VERGANTE –SERRAVALLESE 1922 disputata in data 10.4.2011, Campionato di II Categoria Girone B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. BORROMEO VERGANTE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 67 del 14.4.2011 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara BORROMEO VERGANTE –SERRAVALLESE 1922 disputata in data 10.4.2011, Campionato di II Categoria Girone B. Con ricorso inviato in data 20.4.2011 la Società BORROMEO VERGANTE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 31.12.2012 il dirigente sig. TIANO Francesco e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, previa riproduzione di dichiarazione del dirigente sanzionato sui fatti accaduti, deduce che l’incolumità del direttore di gara non è mai stata messa in pericolo, che il comportamento addebitabile al proprio tesserato è circoscritto nel tempo in quanto realizzatosi unicamente nel corso dell’intervallo mentre non è ascrivibile al medesimo lo screzio avuto in tribuna con persona in quel momento estranea e che, solo successivamente ha appreso essere un familiare dell’arbitro. Infine, a giustificazione della richiesta di riduzione dell’entità della sanzione, vengono segnalate la “fattiva collaborazione della società” e “l’accertato pentimento” del sig. TIANO. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara che descrive esaustivamente la condotta del TIANO che, nell’intervallo, ha fatto ingresso abusivamente nello spogliatoio dell’arbitro insultandolo, minacciandolo gravemente e, invitato ad uscire, prima lo spingeva, poi chiudeva la porta determinandone lo schiacciamento della mano contro il battente. Non pago, per tutto il secondo tempo, dalle tribune, continuava ad inveire contro il medesimo e contro i suoi familiari presenti tra il pubblico. La dichiarazione del sig. TIANO (non allegata né sottoscritta, ma semplicemente riportata nel ricorso) collide col referto in almeno tre punti così sinteticamente riassunti: 1. Il dirigente è entrato nello spogliatoio in quanto affidatario delle chiavi 2. La condotta platealmente volgare ed intimidatoria tenuta in tribuna 3. L’inesistenza di offerta di scuse. Pertanto, alla luce della norma sopra indicata, il dirigente sanzionato non appare credibile. Va altresì considerato che la “fattiva collaborazione” della società è già stata ampiamente tenuta in considerazione sia da parte dell’arbitro che, pur in presenza di dolore ed assoggettato ad atti intimidatori, ha portato a termine la gara consentendo l’omologazione del risultato conseguito sul campo, sia da parte del Giudice di primo grado che non ha applicato sanzioni a carico del BORROMEO VERGANTE per l’omessa salvaguardia dell’incolumità del direttore di gara negli spogliatoi. Considerato quanto sopra, la sanzione inflitta merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società BORROMEO VERGANTECALCIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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