COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. ESPERANZA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SETTIMESE – ESPERANZADISPUTATA IL 20/03/2011 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G.(C.U. N° 38 DEL 31/03/11 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. ESPERANZA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SETTIMESE –
ESPERANZADISPUTATA IL 20/03/2011 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI SECONDA
CATEGORIA – GIRONE G.(C.U. N° 38 DEL 31/03/11 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI IVREA)
All’esito della gara del Girone G del Campionato di Seconda Categoria SETTIMESE –
ESPERANZA, disputata il 20/03/11 e conclusasi con la vittoria della SETTIMESE per 3 a 1, il
Giudice sportivo, sulla base delle risultanze riferite dall’arbitro, deliberava di mandare a ripetere la
gara nei tempi e modi stabiliti dalla Delegazione di Ivrea, oltre che squalificare l’allenatore della
società SETTIMESE, Sig. DAVIN Gianni fino al 04/05/11.
Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva rituale e tempestivo reclamo il G.S.
ESPERANZA, con raccomandata spedita il 06/04/11, esponendo che l’arbitro al 19° del secondo
tempo, a seguito di una gigantesca rissa scatenatasi fra i giocatori, ritenendo non più gestibile la
situazione, con un triplice fischio, decretava la fine dell’incontro. Dopo una sospensione di almeno
35 minuti, a seguito del pressante e minaccioso intervento dell’allenatore della SETTIMESE,
l’arbitro faceva riprendere la gara.
La società reclamante chiede formalmente la vittoria a tavolino, oltre che in considerazione del
condizionamento psicologico subito dai propri giocatori, derivante dalle continue minacce proferite
dai tesserati della SETTIMESE, anche per il fatto che l’arbitro fosse stato fortemente condizionato
a riprendere il gioco per le pesanti minacce rivoltegli dal Sig. DAVIN Gianni.
Il motivo scatenante della risa, come viene riferito dal direttore di gara nel supplemento di rapporto,
è da attribuirsi ad una vera e propria caccia all’uomo effettuata dai giocatori della SETTIMESE nei
confronti di un giocatore dell’ESPERANZA, per effetto della quale la gara veniva interrotta con un
triplice fischio, quando il risultato era di parità per 1 a 1.
Il Direttore di gara allega al proprio rapporto una accorata lettera indirizzata al Giudice sportivo,
nella quale accenna ad un grave errore commesso nella conduzione della gara ed in particolare
riferisce il fatto sgradevole per cui è stato costretto, suo malgrado, a riprendere l’incontro a causa
delle minacce dell’allenatore della SETTIMESE.
La Commissione disciplinare territoriale,
rilevato che la responsabilità della interruzione della gara sia da attribuire ai giocatori
della SETTIMESE, per aver scatenato una rissa a seguito di una caccia all’uomo nei
confronti di un giocatore del G.S. ESPERANZA;
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ritenuto che la ripresa del gioco è avvenuta a causa delle minacce rivolte all’arbitro
dall’allenatore della SETTIMESE, Sig. DAVIN Gianni, che per questo motivo ha
riportato la squalifica fino al 4/05/2011;
osservato che, anche se non ammesso esplicitamente dal direttore di gara, l’incontro è
proseguito al solo scopo di evitare ulteriori spiacevoli conseguenze, in quanto il
medesimo asserisce che la situazione rischiava di degenerare, sfuggendogli di mano,
tanto da non averne più il controllo;
DELIBERA
1. di revocare la decisione del Giudice sportivo di far ripetere la gara;
2. di infliggere alla società SETTIMESE la punizione sportiva di perdita della gara con il
punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 200,00:
3. di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società
reclamante.
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