COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.D. F.C. SANFRE’ avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 24.03.2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara SANFRE’ – KOALA del 19.03.2011, Campionato Giovanissimi

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 07 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.D. F.C. SANFRE’ avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 24.03.2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara SANFRE’ – KOALA del 19.03.2011, Campionato Giovanissimi La società A.D. F.C. SANFRE’ con il reclamo inviato tramite fax in data 25.03.2011 si duole della inibizione sino al 20 aprile 2011 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente TUTONE Gaetano in riferimento alla gara in oggetto. Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. Pertanto la Commissione Disciplinare Territoriale delibera : di dichiarare inammissibile il proposto ricorso; di disporre l’addebito alla società A.D. F.C. SANFRE’ della relativa tassa reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it