COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA VIANNEY AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIANEZZA – VIANNEY DISPUTATA IL 13/03/11 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E. (C. U. N°58 DEL 17/03/11 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA VIANNEY AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIANEZZA – VIANNEY DISPUTATA IL 13/03/11 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E. (C. U. N°58 DEL 17/03/11 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA) Con il tempestivo reclamo in oggetto, spedito con raccomandata in data 24/03/11, la Polisportiva VIANNEY contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 58 del 17/03/11 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, e si duole dell’eccessiva durata della squalifica per TRE gare effettive inflitta ai propri giocatori AGNESE Marco e MORRONE Carmelo chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione. Nel circostanziato supplemento di rapporto, l’arbitro riferisce che, al termine della gara PIANEZZA - VIANNEY del 13/03/11 del Girone E del Campionato di Prima Categoria, veniva accerchiato e minacciato da diversi giocatori del VIANNEY. Tra questi è stato in grado di riconoscere il N° 8, AGNESE Marco, ed il N° 18, MORRONE Carmelo. I due calciatori del VIANNEY, in particolare, ostacolavano fisicamente l’uscita dell’arbitro dal terreno di gioco e gli rivolgevano frasi utilizzando un linguaggio minatorio ed offensivo. La Società reclamante nega che i due propri tesserati abbiano ostacolato l’uscita dal campo del direttore di gara o che l’abbiano minimamente offeso, ma fa sapere che, a mente fredda, gli stessi porgevano alla Società, ed implicitamente anche all’arbitro, le proprie scuse per il deprecabile comportamento. La Società, da parte sua, si unisce alle scuse e si impegna per il futuro a fare in modo che non si verifichino più simili atti. La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non possono essere completamente recepite; ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare parziale accoglimento, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, sia per il fatto che l’arbitro non ha lamentato alcuna conseguenza di carattere fisico, sia per le sincere scuse avanzate dai tesserati e dalla stessa Società, DELIBERA di ridurre a DUE giornate la squalifica inflitta ai calciatori AGNESE Marco e MORRONE Carmelo, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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