COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO VILLAFRANCA AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 37 DEL 10.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SPARTAK SAN DAMIANO – PRO VILLAFRANCA DEL 23.2.2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE Q
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO VILLAFRANCA AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 37 DEL 10.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
ASTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SPARTAK SAN DAMIANO - PRO VILLAFRANCA DEL
23.2.2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE Q
Con ricorso inviato in data 15.3.2011 la Società PRO VILLAFRANCA si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara indicata in oggetto.
La società ricorrente contesta la motivazione su cui è fondata la decisione. In particolare, in base
ad esame effettuato su tutti i comunicati e tabulati F.I.G.C. della stagione in corso non
sembrerebbero mai essere state disputate gare in notturna su quel campo né l’impianto medesimo
sarebbe omologato per le gare sotto la luce dei riflettori.
Copia del reclamo è stata ritualmente inviata alla controparte che non ha fatto pervenire
controdeduzioni.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado ha omesso di considerare le
risultanze del referto arbitrale da cui emerge “l’impossibilità di disputare la partita a causa di un
impianto di illuminazione asimmetrico (le luci erano poste solo da un lato del campo), il quale
rendeva l’illuminazione del terreno insufficiente al regolare svolgimento della partita”.
In assenza di ulteriori indicazioni, le ragioni del mancato svolgimento dell’incontro vanno ricondotte
ad anomalia strutturale dell’impianto sportivo, certamente conoscibile dalla società padrona di
casa, alla quale, pertanto, va addebitata la responsabilità.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, visto l’art. 17 comma 1 C.G.S., in accoglimento del
reclamo della società PRO VILLAFRANCA
APPLICA
Alla società A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO la sanzione della perdita della gara con il seguente
risultato:
SPARTAK SAN DAMIANO – PRO VILLAFRANCA 0 – 3
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO VILLAFRANCA AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 37 DEL 10.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SPARTAK SAN DAMIANO – PRO VILLAFRANCA DEL 23.2.2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE Q"