COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO VILLAFRANCA AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 37 DEL 10.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SPARTAK SAN DAMIANO – PRO VILLAFRANCA DEL 23.2.2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE Q

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO VILLAFRANCA AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO INCLUSA IN C.U. N. 37 DEL 10.3.2011 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SPARTAK SAN DAMIANO - PRO VILLAFRANCA DEL 23.2.2011, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE Q Con ricorso inviato in data 15.3.2011 la Società PRO VILLAFRANCA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara indicata in oggetto. La società ricorrente contesta la motivazione su cui è fondata la decisione. In particolare, in base ad esame effettuato su tutti i comunicati e tabulati F.I.G.C. della stagione in corso non sembrerebbero mai essere state disputate gare in notturna su quel campo né l’impianto medesimo sarebbe omologato per le gare sotto la luce dei riflettori. Copia del reclamo è stata ritualmente inviata alla controparte che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado ha omesso di considerare le risultanze del referto arbitrale da cui emerge “l’impossibilità di disputare la partita a causa di un impianto di illuminazione asimmetrico (le luci erano poste solo da un lato del campo), il quale rendeva l’illuminazione del terreno insufficiente al regolare svolgimento della partita”. In assenza di ulteriori indicazioni, le ragioni del mancato svolgimento dell’incontro vanno ricondotte ad anomalia strutturale dell’impianto sportivo, certamente conoscibile dalla società padrona di casa, alla quale, pertanto, va addebitata la responsabilità. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, visto l’art. 17 comma 1 C.G.S., in accoglimento del reclamo della società PRO VILLAFRANCA APPLICA Alla società A.S.D. SPARTAK SAN DAMIANO la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: SPARTAK SAN DAMIANO – PRO VILLAFRANCA 0 – 3 Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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