COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorsi riuniti della società U.S.D. CARRARA ‘90 e, in proprio, del sig. MONTOBBIO Andrea dirigente della medesima, avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 56 del 3.3.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BARCANOVA SALUS – CARRARA ’90 disputata in data 27.2.2011, Campionato di I Categoria Girone E
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorsi riuniti della società U.S.D. CARRARA ‘90 e, in proprio, del sig. MONTOBBIO Andrea
dirigente della medesima, avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 56 del
3.3.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara
BARCANOVA SALUS - CARRARA ’90 disputata in data 27.2.2011, Campionato di I Categoria
Girone E
Con due ricorsi, riuniti per la decisione, inviati rispettivamente in data 7.3.2011 e 10.3.2011, la
Società CARRARA ‘90 e il dirigente accompagnatore sig. MONTOBBIO Andrea si dolgono del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società con l’ammenda per € 400 ed il
dirigente con l’inibizione fino al 7.5.2011 e chiedono la revoca o la riduzione di entrambe.
La società ricorrente sostiene che non può esserle addebitata l’aggressione patita dall’arbitro
all’interno degli spogliatoi ad opera di un estraneo, in quanto di tale fatto deve essere chiamata a
rispondere la società ospitante. Si contesta, inoltre, la ricostruzione, effettuata dal direttore di gara,
dei fatti accaduti all’uscita dagli spogliati sia per quanto riguarda l’individuazione dei responsabili
nei tifosi e tesserati del CARRARA ’90, che per la dinamica degli eventi.
Sostiene il dirigente che il referto arbitrale non riporta la sua condotta in modo sufficientemente
dettagliato, che il Giudice di primo grado non ha tenuto conto di circostanze idonee ad attenuare il
rigore della sanzione e che episodi analoghi hanno avuto punizione più mite.
Nella seduta del 25.3.2011, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, il dirigente
incolpato ammetteva i propri eccessi e pur negando gran parte delle ingiurie attribuite, formulava le
proprie scuse.
Entrambi i ricorsi vanno, in parte, accolti.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). .
Nel caso di specie, il referto arbitrale descrive in modo puntuale e preciso sia la condotta del sig.
MONTOBBIO al termine della gara, sia l’aggressione subita dal direttore di gara all’interno degli
spogliatoi, sia il lancio di pietre di cui è stato fatto oggetto all’uscita.
Va, innanzi tutto, rilevato che, pur essendo, con ogni probabilità, l’ignoto aggressore persona
vicina alla società ricorrente, per tale fatto non può essere sanzionata quest’ultima in quanto il
dovere di impedire l’ingresso di estranei negli spogliatoi incombe sulla società ospitante.
Viceversa, non è seriamente contestabile che, quanto occorso al direttore di gara all’uscita, sia
stato posto in essere da sostenitori e tesserati del CARRARA ’90. Peraltro il riferimento non è stato
effettuato sulla base di una semplice intuizione ma in base alla rassomiglianza degli autori della
condotta con giocatori e dirigenti già identificati sul campo ed in base al tenore delle rimostranze
che venivano rivolte. Non va trascurato, infatti, che, al di fuori degli spogliatoi, in abiti civili, l’arbitro
non ha alcuna autorità per procedere ad identificazioni né la situazione suggeriva l’opportunità di
procedervi.
Quanto al MONTOBBIO, trattasi di frasi irriguardose e minacciose pronunciate a breve distanza
dal direttore di gara che, tuttavia, non ne hanno mai messo in pericolo l’incolumità: il referto precisa
che l’arbitro senza pronunciare parola, guadagnava lo spogliatoio. Il dirigente (qualificato
allenatore nella delibera impugnata) si è scusato per i propri eccessi rendendosi meritevole di una
lieve riduzione della sanzione.
Alla luce di quanto sopra si stima equo rideterminare la durata dell’inibizione a carico del
MONTOBBIO fino al 15.4.2011.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento di entrambi i reclami,
RIDUCE
l’ammontare dell’ammenda a carico della società CARRARA ’90 rideterminandola in € 250,00
(duecentocinquanta 0), nonché l’entità della squalifica inflitta al sig. Andrea MONTOBBIO,
rideterminandone la durata fino al 15.4.2011.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo a carico della Società che non risulta versata.
Dispone la restituzione di quanto versato dal sig. MONTOBBIO.
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