COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. BACIGALUPO AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BACIGALUPO – SANTA RITA DISPUTATA IL 27/02/11 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI. (C.U. N° 39 DEL 3/03/11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. BACIGALUPO AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BACIGALUPO – SANTA RITA DISPUTATA IL 27/02/11 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI. (C.U. N° 39 DEL 3/03/11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO) Con rituale e tempestivo reclamo, spedito con raccomandata il 10/03/11, la A.S.D. BACIGALUPO si duole delle decisioni assunte dal Giudice sportivo, in riferimento alla gara BACIGALUPO – SANTA RITA disputata il 27/02/11 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali, contenute nel C.U. n° 39 del 3/03/11 della Delegazione Provinciale di Torino. La Società reclamante lamenta l’eccessiva durata della squalifica, fino al 29/02/2012, inflitta al proprio giocatore SIRACUSA Mirko, ritenendola sproporzionata in riferimento all’effettivo comportamento tenuto dallo stesso. L’arbitro, nel proprio circostanziato rapporto, riferisce che, al 27° del secondo tempo, il portiere del BACIGALUPO, SIRACUSA Mirko, veniva espulso per un vistoso fallo di mano commesso fuori dall’area di rigore nell’intento, riuscito, di deviare il pallone calciato da un avversario verso la propria porta. A seguito del provvedimento di espulsione, il suddetto giocatore affrontava il direttore di gara minacciandolo, insultandolo pesantemente e raggiungendolo con uno sputo al collo. Il comportamento ingiurioso e minaccioso veniva reiterato anche al termine della partita al momento dell’uscita dal terreno di gioco. La A.S.D. BACIGALUPO cerca di minimizzare il deprecabile comportamento messo in atto dal proprio tesserato, affermando che il medesimo, nell’occasione, è stato raggiunto da una violenta pallonata scagliata da un avversario che lo colpiva in pieno volto e lo faceva sanguinare copiosamente. L’arbitro, pensando ad un presunto fallo di mano, espelleva il giocatore, il quale, nell’intento di protestare per l’ingiusto provvedimento, si avvicinava al direttore di gara e, nella concitazione del momento, non può essere esclusa l’ipotesi che alcuni schizzi di saliva mista a sangue possano aver raggiunto la persona dell’arbitro. Al reclamo viene, inoltre, allegata una lunga lettera di scuse rivolte all’arbitro dal giocatore, il quale si mostra sinceramente pentito per il proprio atteggiamento, che sicuramente ha indotto il direttore di gara a fraintendere la reale portata delle proteste. La Commissione Disciplinare Territoriale considerato che il rapporto arbitrale non può essere disatteso in quanto costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; ritenuto, tuttavia, che il reclamo possa trovare accoglimento, limitatamente alla congruità della sanzione adottata, non solo per l’eccessiva durata della squalifica, ma anche in riferimento alle parole di sincero pentimento espresse dal giocatore, DELIBERA di ridurre il periodo di squalifica inflitto al giocatore SIRACUSA Mirko, fissando il termine al 31/10/2011, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla A.S.D. BACIGALUPO.
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