COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ACSD CAMBIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 38 della Delegazione Provinciale di Torino del 24.2.2011 in riferimento alla gara CAMBIANO – USAF FAVARI del 19.12.2011 valida per il Campionato Allievi 1994 – Girone D
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società ACSD CAMBIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 38 della Delegazione Provinciale di Torino del
24.2.2011 in riferimento alla gara CAMBIANO – USAF FAVARI del 19.12.2011 valida per il
Campionato Allievi 1994 - Girone D
Con il ricorso in oggetto la Società CAMBIANO censura la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al
proprio QUAGGIOTTO Daniele (squalifica per quattro gare), chiedendone l’annullamento ovvero la
riduzione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente non contesta i fatti, ma l’individuazione nel QUAGGIOTTO Daniele nel responsabile
e la circostanza che il G.S. abbia deliberato su di essi a distanza di più di due mesi.
Occorre sin da subito rilevare che la seconda lamentela, ancorché comprensibile, non ha alcuna
incidenza sulla validità ed efficacia della delibera assunta dal G.S., il quale peraltro ha dato atto nel
suo provvedimento delle ragioni del ritardo nella decisione.
Con riferimento alla prima, invece, la ricorrente sostiene che il direttore di gara non solo non
avrebbe riconosciuto l’autore del gesto a suo danno e giustamente sanzionato dal G.S., ma
nemmeno avrebbe potuto per il contesto movimentato (la ricorrente lo chiama parapiglia) in cui è
avvenuto e per un evidente stato confusionale in cui il medesimo si sarebbe trovato in tali
circostanze. Sarebbe stato quindi sanzionato il QUAGGIOTTO Daniele in quanto capitano, mentre
l’autore del gesto così come indicato nel ricorso sarebbe stato il compagno MARE Enrico che però
non avrebbe colpito intenzionalmente l’arbitro, ma lo avrebbe involontariamente urtato.
Nulla di ciò è dato avvincersi dal rapporto di gara che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.31
C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle
gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori
che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva.
L’arbitro ha riconosciuto nel capitano QUAGGIOTTO Daniele colui che lo ha volontariamente
colpito alla nuca.
Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse
non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro,
preciso e circostanziato.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso.
Pone a carico della società CAMBIANO la tassa di reclamo pari ad euro 130,00 che non risulta
versata.
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