COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. BANCHETTE avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 49 del 27.01.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara DON BOSCO ALESSANDRIA – U.S.D. BANCHETTE disputata in data 22.01.2011, Torneo Regionale Cadetti
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della società U.S.D. BANCHETTE avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa
in C.U. n. 49 del 27.01.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione
alla gara DON BOSCO ALESSANDRIA – U.S.D. BANCHETTE disputata in data 22.01.2011,
Torneo Regionale Cadetti
Con ricorso inviato in data 02.02.2011 la Società U.S.D. BANCHETTE si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al proprio allenatore, sig. Massimo CORNA, la sanzione della
squalifica fino al 31.03.2011, per aver rivolto minacce e gravi offese nei confronti dell’arbitro e per
aver tentato, al termine della gara, di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi perché trattenuto
dall’allenatore della società ospitante.
La società ricorrente, pur riconoscendo come “irriguardoso” il comportamento verbale tenuto dal
proprio allenatore nei confronti del direttore di gara, contesta che il sig. CORNA abbia posto in
essere minacce di natura fisica, colpendo l’arbitro con uno schiaffo o in qualsiasi altro modo;
pertanto, lamenta l’eccessività della sanzione comminata e ne chiede la riduzione.
Il ricorso – pur avendo suscitato l’apprezzamento di questa Commissione, nella parte in cui la
società dichiara di disapprovare il comportamento del proprio tesserato e rivolge le proprie scuse
ufficiali al direttore di gara - è infondato e non merita accoglimento.
Si ritiene, infatti, che la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado sia equa e meritevole di
conferma, in relazione sia alla condotta tenuta dal sig. CORNA (per il contenuto della quale fa fede
il rapporto arbitrale, ai sensi dell’art. 35 CGS), sia alla giurisprudenza costante di questa
Commissione.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società U.S.D. BANCHETTE, dichiarando la medesima tenuta al versamento della
tassa di reclamo che non risulta versata.
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