COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della società A.S.D. RORETESE 1975 avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul comunicato ufficiale n. 35 del 03.02.2011 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara RORETESE – VILLANOVETTA disputata il 22.01.2011, Campionato Juniores Provinciali
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 17 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della società A.S.D. RORETESE 1975 avverso le decisioni del Giudice Sportivo
pubblicate sul comunicato ufficiale n. 35 del 03.02.2011 della Delegazione Provinciale di
Cuneo, in relazione alla gara RORETESE – VILLANOVETTA disputata il 22.01.2011,
Campionato Juniores Provinciali
Con il ricorso inviato in data 10.02.2011 la società RORETESE si duole del provvedimento con cui
il Giudice Sportivo ha sanzionato la predetta con la perdita della gara (0-3), ha inflitto l’ammenda di
€ 75 e al dirigente responsabile sig. SOMAGLIA Massimo la sanzione della inibizione sino al
15.03.2011 e ne chiede l’annullamento e l’omologazione della partita con il risultato acquisito sul
campo.
La società ricorrente sostiene che non corrisponde al vero che la società ha disatteso quanto
previsto dalle norme regolamentari fissate per il campionato Juniores Prov. dal Comitato Regionale
con comunicato ufficiale n. 1 del 01.07.2010 al punto 1.9 lettera b.
Nello svolgimento della gara in oggetto sono stati impiegati in totale quattro giocatori “fuori quota”
Brizio Federico, Testa Andrea, Tirari Soufianne e Bonfaini Diego. Il Busso Francesco, che ha
sostituito Bonfaini Diego, è nato il 21.01.1992 e non il 21.01.1991 come erroneamente indicato in
distinta.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Esperiti gli opportuni accertamenti corrisponde al vero sia quanto concerne la modalità delle
sostituzioni e sia l’impiego del giocatore Busso Francesco che effettuata verifica presso l’Uff.
Tesseramento del Comitato Regionale dalla documentazione in possesso risulta essere nato il 21
gennaio 1992. Occorre rilevare che la società Villanovetta è stata tratta in errore da quanto
indicato sulla distinta dei giocatori in suo possesso.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera:
di accogliere il proposto ricorso;
di annullare in toto la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 35
del 3.2.2011;
di confermare il risultato con seguito sul campo :
RORETESE 1975 - VILLANOVETTA 1-0
di comminare alla Società RORETESE l’ammenda di € 50 per errata compilazione della
distinta di gioco;
di nulla disporre in ordine alla tassa reclamo che non risulta versata.
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