• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclami della A.C.D. VILLANOVA e della A.S.D. PRO VILLAFRANCA avverso i
provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione
Provinciale di Asti n. 24 del 2.12.2010, con i quali veniva comminata, rispettivamente,
l’inibizione fino al 15.6.2011 al dirigente D’ADAMO Cristopher, la squalifica per cinque gare
al giocatore TOSO Stefano e per quattro gare ai giocatori ANTONUCCI Alessandro, BUFFA
Mario, CIAPPINA Giuseppe, GERACI Stefano, VISCONTI Stefano nonché la squalifica per
cinque gare al giocatore CERCHIO Andrea e per quattro gare ai giocatori CREA Paolo, DE
MARIA Diego, OTTENGA Gabriele, SACCO Vincenzo e VIGNALE Giacomo (gara Pro
Villafranca/Villanova del 21.11.2010, valida per il campionato di II Categoria girone Q)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclami della A.C.D. VILLANOVA e della A.S.D. PRO VILLAFRANCA avverso i
provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione
Provinciale di Asti n. 24 del 2.12.2010, con i quali veniva comminata, rispettivamente,
l’inibizione fino al 15.6.2011 al dirigente D’ADAMO Cristopher, la squalifica per cinque gare
al giocatore TOSO Stefano e per quattro gare ai giocatori ANTONUCCI Alessandro, BUFFA
Mario, CIAPPINA Giuseppe, GERACI Stefano, VISCONTI Stefano nonché la squalifica per
cinque gare al giocatore CERCHIO Andrea e per quattro gare ai giocatori CREA Paolo, DE
MARIA Diego, OTTENGA Gabriele, SACCO Vincenzo e VIGNALE Giacomo (gara Pro
Villafranca/Villanova del 21.11.2010, valida per il campionato di II Categoria girone Q)
Con due distinti ricorsi di contenuto pressoché identico, le società Villanova e Pro Villafranca
richiedono l’annullamento delle sanzioni comminate ai giocatori Antonucci, Geraci, Crea, Ottenga e
Vignale in quanto a loro dire estranei ai fatti, nonché l’annullamento o comunque una riduzione
delle sanzioni comminate ai restanti tesserati indicati in epigrafe; entrambe le società forniscono
una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa e meno grave rispetto a quanto riportato nel
rapporto arbitrale, affermando in particolare che la rissa sarebbe scaturita prima della fine della
gara, sarebbe durata pochi secondi senza alcuna conseguenza fisica per i giocatori ed avrebbe
coinvolto un numero di giocatori decisamente inferiore rispetto a quello risultante dal rapporto di
gara.
Questa Commissione, letti i reclami, esaminata la documentazione ufficiale di gara, sentite
entrambe le società che ne hanno fatto rituale richiesta, ritenuto in primo luogo opportuno disporre
la riunione degli stessi per economia di giudizio, esprime le seguenti considerazioni.
Il rapporto arbitrale riporta in modo inequivoco la partecipazione alla rissa di tutti i giocatori indicati
in epigrafe e descrive dettagliatamente anche il comportamento provocatorio tenuto dal dirigente
della società Villanova sig. D’Adamo nei confronti del direttore di gara.
Ritiene la Commissione disciplinare che non vi sia motivo alcuno per disattendere la ricostruzione
dei fatti risultante dal predetto rapporto, che come noto è fonte di piena prova per gli organi di
giustizia sportiva in relazione ai fatti avvenuti sul terreno di gioco e che per tale ragione non può
essere smentito dalle versioni parzialmente discordanti fornite dalle società coinvolte.
Peraltro, tenuto conto del fatto che in effetti gli episodi censurabili parrebbero essersi conclusi in un
breve lasso di tempo e senza gravi conseguenze fisiche per i giocatori coinvolti, la Commissione
Disciplinare in parziale accoglimento dei ricorsi ritiene di poter disporre una lieve riduzione delle
sanzioni comminate dal giudice sportivo, ferma restando una più severa valutazione della
posizione dei giocatori Toso Stefano e Cerchio Andrea, che con il loro comportamento hanno dato
origine alla rissa.
Per tali motivi, quanto alla società ACD Villanova
RIDUCE
A quattro gare effettive la squalifica comminata al giocatore Toso Stefano ed a tre gare effettive la
squalifica comminata ai giocatori Ciappina Giuseppe, Antonucci Alessandro, Geraci Stefano,
Visconti Stefano e Buffa Mario; inibisce sino al 31.3.2011 il dirigente D’Adamo Cristopher a
svolgere ogni attività.
Quanto alla società ASD Pro Villafranca
RIDUCE
A quattro gare effettive la squalifica comminata al giocatore Cerchio Andrea ed a tre gare effettive
la squalifica comminata ai giocatori Crea Paolo, De Maria Diego, Ottenga Gabriele, Sacco
Vincenzo e Vignale Giacomo.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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Delibera della Commissione Disciplinare
Reclami della A.C.D. VILLANOVA e della A.S.D. PRO VILLAFRANCA avverso i
provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale della Delegazione
Provinciale di Asti n. 24 del 2.12.2010, con i quali veniva comminata, rispettivamente,
l’inibizione fino al 15.6.2011 al dirigente D’ADAMO Cristopher, la squalifica per cinque gare
al giocatore TOSO Stefano e per quattro gare ai giocatori ANTONUCCI Alessandro, BUFFA
Mario, CIAPPINA Giuseppe, GERACI Stefano, VISCONTI Stefano nonché la squalifica per
cinque gare al giocatore CERCHIO Andrea e per quattro gare ai giocatori CREA Paolo, DE
MARIA Diego, OTTENGA Gabriele, SACCO Vincenzo e VIGNALE Giacomo (gara Pro
Villafranca/Villanova del 21.11.2010, valida per il campionato di II Categoria girone Q)"