COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. SAN PAOLO CENISIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del 2.12.2010 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara NURAGHE CALCIO TORINO – SAN PAOLO CENISIA disputata in data 28.11.2010, Campionato di Terza Categoria Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 27 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società U.S.D. SAN PAOLO CENISIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del 2.12.2010 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara NURAGHE CALCIO TORINO – SAN PAOLO CENISIA disputata in data 28.11.2010, Campionato di Terza Categoria Girone G Con ricorso inviato in data 7.12.2010 la Società SAN PAOLO CENISIA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società medesima le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda per € 50 e al giocatore MASSARI Mauro la sanzione della squalifica fino al 28.11.2012 e ne chiede, in via di principalità, l’annullamento, in subordine, la riduzione della squalifica e dell’ammenda nonché la ripetizione della gara. La società ricorrente sostiene che le lesioni patite dall’arbitro, che lo hanno indotto a disporre la sospensione della gara, sono il frutto di un contatto del tutto fortuito intercorso tra il direttore di gara che, dopo aver annotato il nominativo del MASSARI nell’elenco degli espulsi, alzava improvvisamente la faccia andando ad impattare contro la testa del giocatore intento a protestare contro la sua espulsione. Si lamenta altresì l’irritualità della comunicazione della sospensione della gara avvenuta nel corso dell’intervallo da parte dei dirigenti della squadra avversaria. Nella seduta del 21.1.2011 sentito da questa Commissione, il Presidente del SAN PAOLO CENISIA, ribadiva il contenuto del ricorso, lamentava una sorta di clima intimidatorio cui erano assoggettati sia i propri giocatori che l’arbitro da parte degli avversari enunciando, a riprova del fatto, precedenti interventi degli Organi di giustizia sportiva. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Va innanzi tutto evidenziato che l’impugnato provvedimento essendo stato assunto dall’Organo a ciò deputato, sulla base agli elementi previsti dal vigente ordinamento sportivo, non può essere sicet simpliciter annullato, ma solo emendato nelle parti del dispositivo oggetto di reclamo. Giova ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara che descrive la condotta del MASSARI il quale, alla notifica dell’espulsione si avvicinava all’arbitro colpendolo con una testata al volto. In conseguenza del fatto la gara veniva sospesa e l’arbitro riportava lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Ineccepibile, pertanto, l’addebito alla SAN PAOLO CENISIA della responsabilità per la prematura fine dell’incontro e la conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara. Peraltro, anche la ricostruzione del grave episodio proposta nel ricorso appare inverosimile. Anche a voler ritenere il contatto involontario, il giocatore si trovava a rivolgere le sue proteste a ridosso dell’arbitro ed è impensabile che non si sia rappresentato di attentare all’incolumità di quest’ultimo. Inoltre, se veramente le conseguenze del fatto fossero andate aldilà delle intenzioni del responsabile, una volta constatata la tumefazione visibile sullo zigomo del direttore di gara come si narra nel reclamo, si sarebbero dovute porgere delle scuse per l’infelice epilogo. Viceversa né in quella circostanza, né in sede di audizione, il giocatore e la società ricorrente. hanno manifestato il loro rincrescimento e la loro solidarietà al direttore di gara. La sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare pertanto equa e meritevole di conferma. Infine, a norma dell’art. 50 comma 3 C.G.S. la sanzione dell’ammenda per € 50 non è impugnabile ed il reclamo, sul punto, va considerato inammissibile. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società U.S.D. SAN PAOLO CENISIA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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