COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società USD PRO CAVAGNOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 25 della Delegazione Provinciale di Torino del 2 dicembre 2010 in riferimento alla gara SALSASIO – PRO CAVAGNOLO del 28.11.2010 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone f
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società USD PRO CAVAGNOLO avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 25 della Delegazione Provinciale di
Torino del 2 dicembre 2010 in riferimento alla gara SALSASIO – PRO CAVAGNOLO
del 28.11.2010 valida per il Campionato di Terza Categoria - Girone f
Con il ricorso in oggetto la Società CAVAGNOLO chiede l’annullamento della sanzioni inflitte dal
G.S. (perdita della gara per 3-0 e ammenda di euro 150,00) e la ripetizione della gara.
La ricorrente afferma di non essersi presentata in campo per la disputa della gara in questione per
cause di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà ovvero per le condizioni del tempo
che hanno reso irraggiungibile la sede della gara.
Occorre dire che la giornata del 28.11.2010 è stata caratterizzata da forti nevicate che
sconsigliavano il mettersi in viaggio se non per estrema necessità ( in tal senso le indicazioni della
Protezione Civile).
D’altra parte, nella giornata del 28.11.2010 sono state annullate molte altre gare come da C.U.
n.25 del 2.12.2010 (D.P. Torino)
E’ pur vero che le condizioni climatiche e la lunga distanza che doveva percorrere la società
ricorrente per raggiungere il campo ospitante (90 km), oltre a quanto sopra evidenziato, potevano
giustificare la decisione della medesima di privilegiare le ragioni di sicurezza ed incolumità, ma a
ciò avrebbe dovuto fare seguito una precisa richiesta da parte della Società PRO CAVAGNOLO di
differimento della gara alla competente autorità sportiva (nel caso in esame la delegazione
provinciale) che, ove accolta, avrebbe autorizzato la medesima a non presentarsi per la disputa
della gara.
Ciò però non è avvenuto e, quindi, la mancata presentazione della ricorrente è stata correttamente
sanzionata dal G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo.
Pone a carico della ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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