COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Polisportiva RIVER MOSSO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara RIVER MOSSO – AUXILIUM VALDOCCO disputata il 5/12/10 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone A 2 (C.U. n° 27 del 9/12/10 della Delegazione Provinciale di Torino)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla Polisportiva RIVER MOSSO avverso le decisioni del
Giudice sportivo in ordine alla gara RIVER MOSSO – AUXILIUM VALDOCCO
disputata il 5/12/10 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone A 2 (C.U.
n° 27 del 9/12/10 della Delegazione Provinciale di Torino)
Con il reclamo in oggetto, spedito con raccomandata in data 18/12/10, la Polisportiva RIVER
MOSSO contesta la squalifica per QUATTRO gare inflitta ai propri giocatori BULKU Enis e HEPAJ
Ramazan dal Giudice sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 27 del 9/12/10 della
Delegazione Provinciale di Torino.
La Società reclamante ritiene iniqua la punizione inflitta ai suddetti calciatori in relazione ai fatti
attribuiti loro e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita RIVER MOSSO –
AUXILIUM VALDOCCO, disputata il 5/12/10 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone
A 2.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
Pag. del 30 Comunicato n. 45
rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende
impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.;
osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la trattazione del
merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata
dalla Polisportiva RIVER MOSSO e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per QUATTRO gare inflitta ai giocatori BULKU Enis e HEPAJ Ramazan.
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