COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società ASD GALLIATE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. n. 32 del 25.11.2010 della Delegazione Provinciale di Novara in relazione alla gara GALLIATE – MARANO del 21.11.2010, Campionato Giovanissimi Fascia B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società ASD GALLIATE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo
pubblicata sul c.u. n. 32 del 25.11.2010 della Delegazione Provinciale di Novara in relazione
alla gara GALLIATE - MARANO del 21.11.2010, Campionato Giovanissimi Fascia B
Con ricorso inviato in data 30.11.2010 la Società GALLIATE si duole del provvedimento con cui il
Giudice Sportivo ha sanzionato la predetta con la perdita della gara (0-3) in quanto il campo era
privo delle segnature necessarie per il regolare svolgimento, come da rapporto arbitrale.
La società ricorrente, previa ricostruzione degli eventi che hanno indotto il direttore di gara a
constatare l’impossibilità dell’effettuazione della gara, ha sostenuto l’impossibilità di effettuare le
operazioni di tracciatura del campo e nel ricorso ha precisato che ciò sarebbe stato in ogni caso
inutile in quanto la forte pioggia ne avrebbe impedito il mantenimento.
Il ricorso è infondato.
Come già precisato in altra precedente delibera, le giustificazioni addotte dalla società ospitante
non possono essere considerate tali da superare il referto arbitrale che, nel presente giudizio,
costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
L’arbitro dà atto dell’idoneità delle condizioni del terreno di gioco a dare inizio alla gara.
Pertanto, considerato che non risulta essere stato posto in essere da parte della società padrona
di casa il benché minimo tentativo di adeguare la segnatura delle linee alle esigenze
regolamentari, la mancata effettuazione della gara non può essere attribuita a cause di forza
maggiore bensì alla responsabilità della società medesima.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo della società GALLIATE
Dispone a carico della società ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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