COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DI: D’AGOSTINO NICOLA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2, N.O.I.F., SULLE MODALITÀ DI TESSERAMENTO, E ALL’ART. 96 N.O.I.F, SULL’OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PREPARAZIONE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA PRO SETTIMO COLLEGNESE, PER AVERE IN TALE QUALITÀ FATTO SOTTOSCRIVERE AL GIOCATORE BRUNO MARTINO UN MODULO DI TESSERAMENTO IN BIANCO ED AVERLO RIEMPITO DIVERSAMENTE DAGLI ACCORDI INTERCORSI CON IL MEDESIMO; GIBIN GIUSEPPE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 3, C.G.S. PER NON ESSERSI PRESENTATO ALL’AUDIZIONE DISPOSTA DALL’ORGANO PROCEDENTE; DEIDDA BRUNO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART.10 COMMA 2 C.G.S., PER AVER PARTECIPATO ALLA OPERAZIONE CONTESTATA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DRUENTO ALL’EPOCA DEI FATTI; LA SOCIETÀ DRUENTO 2004 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE, DEIDDA BRUNO; LA SOCIETÀ PRO SETTIMO & EUREKA (GIÀ PRO SETTIMO COLLEGENESE) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO DIRIGENTE SIG. D’AGOSTINO, NONCHÉ PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. GIBIN.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DI: D’AGOSTINO NICOLA PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39, COMMA 2, N.O.I.F., SULLE MODALITÀ DI TESSERAMENTO, E ALL’ART. 96 N.O.I.F, SULL’OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PREPARAZIONE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA PRO SETTIMO COLLEGNESE, PER AVERE IN TALE QUALITÀ FATTO SOTTOSCRIVERE AL GIOCATORE BRUNO MARTINO UN MODULO DI TESSERAMENTO IN BIANCO ED AVERLO RIEMPITO DIVERSAMENTE DAGLI ACCORDI INTERCORSI CON IL MEDESIMO; GIBIN GIUSEPPE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 3, C.G.S. PER NON ESSERSI PRESENTATO ALL’AUDIZIONE DISPOSTA DALL’ORGANO PROCEDENTE; DEIDDA BRUNO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART.10 COMMA 2 C.G.S., PER AVER PARTECIPATO ALLA OPERAZIONE CONTESTATA IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DRUENTO ALL’EPOCA DEI FATTI; LA SOCIETÀ DRUENTO 2004 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE, DEIDDA BRUNO; LA SOCIETÀ PRO SETTIMO & EUREKA (GIÀ PRO SETTIMO COLLEGENESE) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.4 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO DIRIGENTE SIG. D’AGOSTINO, NONCHÉ PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. GIBIN. Con atto del 3 dicembre 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi contestate. All’udienza del 21 gennaio 2011, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Mario Carpenteri, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Davide Mollica in rappresentanza di D’Agostino Nicola e della Società Pro Settimo & Eureka. Erano presenti tutti i soggetti deferiti tranne Gibin Giuseppe benché ritualmente citato; la società Pro Settimo & Eureka compariva con il proprio Vice Presidente, Bruno Olivieri, e così la società Druento 2004 con il Presidente De Lucia Francesco. Preliminarmente il Procuratore Federale, il sig. Deidda Bruno e la Società Druento 2004 concordemente richiedevano ai sensi dell’art.23 C.G.S. la applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 5 e giorni 10 di inibizione nei confronti di Deidda Bruno; 667,00 euro di ammenda nei confronti della società Druento 2004. L’avv. Mollica produceva memoria difensiva e chiedeva disporsi l’audizione del sig. Perillo Luigi. La Procura Federale, dopo breve relazione sui fatti, chiedeva termine per la disamina della memoria difensiva. La Commissione alla luce delle richieste delle parti e ritenendo indispensabile l’audizione GARAU GIANLUCA (AOSTA CALCIO A CINQUE) Pag. del 42 Comunicato n. 63 richiesta, rinviava all’udienza del 18 febbraio 2011 disponendo la citazione del sig. Perillo Luigi per tale data. All’udienza del 18 febbraio 2011 rilevata l’omessa notifica della citazione del sig. Perillo, alla cui audizione la difesa non intendeva rinunciare, la Commissione disponeva nuovo rinvio per l’udienza del 18 marzo 2011, dando atto che nel frattempo era pervenuta ulteriore memoria difensiva dell’avv. Mollica che veniva messa a disposizione della Procura Federale. All’udienza del 18 marzo 2011, il sig. Perillo non compariva e comunicava per iscritto di essere disponibile ad un contatto telefonico (?!) e di non aver mai avuto rapporti con società diverse dalla Excelsius F.C. A.S.D.- La Commissione, a questo punto, preso atto della rinuncia delle parti alla sua audizione, invitava alle conclusioni. La Procura Federale, previa nuova illustrazione delle vicende e illustrazione delle proprie controdeduzioni alle memorie difensive allegate, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: - anni 1 di inibizione nei confronti di D’AGOSTINO Nicola; - mesi 2 di inibizione nei confronti di GIBIN Giuseppe; - euro 5000,00 di ammenda nei confronti della Società PRO SETTIMO. La difesa di D’AGOSTINO e della Società PRO SETTIMO & EUREKA, dopo aver richiamato tutte le considerazioni svolte nelle proprie memorie, insisteva nella richiesta di proscioglimento per entrambi i soggetti deferiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto occorre rilevare che nulla quaestio sulla responsabilità di GIBIN Giuseppe. Il fatto è incontrovertibile, né il medesimo lo ha contestato in alcun modo. Per ciò che concerne, invece, le contestazioni mosse al D’AGOSTINO ed alla PRO SETTIMO & EUREKA, la questione si pone in termini non poco problematici. Non è intenzione di questa Commissione ripercorrere in questa sede tutti i fatti che hanno condotto al presente deferimento. Anzitutto, occorre dire che pur non essendovi elementi per ritenere che il giocatore Bruno Martino ed i suoi genitori abbiano mentito agli Organi Federali, le altre acquisizioni istruttorie non confortano la tesi accusatoria ovvero non vi è certezza sulle effettive responsabilità del D’Agostino per il fatto che il giocatore, per la stagione sportiva 2006/2007, sia stato tesserato per la società DRUENTO 2004 e trasferito alla società PRO SETTIMO COLLEGNESE, a sua totale insaputa. L’istruttoria, infatti, non ha consentito di raggiungere la prova tranquillizzante sulla compartecipazione del predetto in tale illecita operazione. In primis per i silenzi di alcuni protagonisti: su tutti, GIBIN e DEIDDA ovvero i Presidenti della due società coinvolte nella vicenda all’epoca dei fatti, e certamente protagonisti della medesima. D’altra parte le loro stesse scelte processuali sono significative: il GIBIN non si è difeso in alcun modo ed il DEIDDA ha preferito “patteggiare”. In secondo luogo, per la decisione del Perillo, teste chiave nel corso dell’indagine della Procura Federale sulla posizione D’Agostino, di sottrarsi al contraddittorio. La decisione di non comparire e la sua dichiarazione scritta di non avere mai avuto rapporti con società diverse dalla Excelsius F.C., contrariamente a quanto risulta in atti, impone a questa Commissione estrema cautela nel valutare le sue dichiarazioni in sede di indagine. Infine, perché lo stesso giocatore Bruno Martino non è stato in grado di dire se il modulo sottoscritto alla presenza del D’AGOSTINO fosse per il tesseramento o per il trasferimento: “non ricordo se il modulo da me firmato riguardasse la richiesta di tesseramento o trasferimento” (dichiarazioni 30.8.2007) Inoltre, stando alle dichiarazioni del Perillo (dichiarazioni 14.9.2007), il reale tesseramento del Martino emerge solo a fine stagione in quanto egli (all’epoca dirigente del Druento) ne viene a conoscenza in occasione della richiesta di svincolo di quei giocatori del Druento che, insieme al medesimo, desiderano trasferirsi nella società Volpiano (dichiarazioni Perillo 14.9.2007). Tale versione però non convince perché tra i giocatori del Druento che desiderano trasferirsi al Volpiano insieme al Perillo non vi può essere certamente il Martino che nessuno – nemmeno lui - sa essere tesserato per il Druento. Quindi? Il Perillo era già a conoscenza del vero tesseramento del Martino? Il problema è emerso perché il Perillo desiderava portare il Martino alla Società VOLPIANO e quindi lo svincolo andava chiesto al Druento e non alla Pro Settimo? Ne hanno parlato in tali circostanze? Né un aiuto proviene dalle dichiarazioni del Martino che sostiene di essere venuto a conoscenza del suo tesseramento per il Druento dal Perillo quando gli dice che non può firmare il tesseramento per la Pro Settimo (società presso la quale lui voleva tesserarsi con vincolo pluriennale) in quanto era tesserato per la società Druento (dichiarazioni 14.9.2007). Ma perché il Martino avrebbe dovuto comunicare ad un dirigente del Druento (Perillo) che intendeva vincolarsi per più anni con la Pro Settimo? Viceversa, perché un dirigente del Druento (Perillo) avrebbe dovuto comunicare ad un giocatore della Pro Settimo (Martino) che non poteva vincolarsi in tale modo con la predetta società? Nessuna delle possibili risposte aiuterebbe a fare chiarezza. Inoltre ed infine, si vedano le dichiarazioni dei genitori del Martino – Luigi Martino (in data 30.8.2007) e Anna D’Amico (in data 14.9.2007) – che non dicono affatto che il proprio figlio voleva vincolarsi per più anni con la Pro Settimo, ma che voleva svincolarsi dalla medesima (dichiarazioni Luigi Martino) per tesserarsi con la Volpiano (dichiarazioni Anna D’Amico), cioè la società dove stava andando il Perillo. Tutte queste incertezze non possono che portare al proscioglimento del sig. D’AGOSTINO Nicola. A tale decisione consegue il proscioglimento della società PRO SETTIMO & EUREKA per la contestazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Proscioglimento in ogni caso imposto dal fatto che la medesima non doveva essere chiamata a rispondere in quanto costituita in data 18.6.2007 e giuridicamente (il richiamo storico presente sul sito della società non rileva ai fini che qui interessano) del tutto autonoma rispetto alla PRO SETTIMO COLLEGNESE, come emerge con palmare evidenza dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale che evidenziano la totale assenza di qualsivoglia collegamento con il sodalizio diretto dal GIBIN. Tali ragioni giustificano il proscioglimento anche dalla seconda contestazione (art. 4 comma 1 C.G.S.). Questa Commissione ritiene, infatti, che non rilevino nel caso che qui ci occupa le questioni attinenti la successione tra sodalizi societari di diritto sportivo. Anzitutto perché esse riguardano prettamente gli aspetti patrimoniali di natura civilistica ed eventualmente le fattispecie dell’illecito sportivo da essi derivanti; non invece gli illeciti disciplinari dei tesserati dai quali derivano responsabilità dirette e/o oggettive per le società di appartenenza al momento dei fatti che non si trasferiscono per fusione e/o incorporazione in società nuove e/o diverse (e ciò per evidenti ragioni di equità e giustizia). In secondo luogo perché nel caso della Pro Settimo & Eureka non si può e non si deve parlare di successione societaria. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica a Bruno DEIDDA la sanzione di mesi 5 e giorni 10 di inibizione ed alla società ASD DRUENTO 2004 la sanzione della ammenda di euro 667.00; infligge a GIBIN Giuseppe la sanzione di mesi 2 di inibizione; proscioglie D’AGOSTINO Nicola e la società PRO SETTIMO & EUREKA.
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