COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MISERINO Luca, all’epoca dei fatti tesserato per la USD Saviglianese, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale, per avere adito la giustizia ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MISERINO Luca, all’epoca dei fatti tesserato per la USD Saviglianese, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale, per avere adito la giustizia ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 9.12.2010 la Procura Federale, a seguito di esposto presentato dalla società SAVIGLIANESE, deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare il sig. MISERINO Luca per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo proposto in prossimità della scadenza del termine per il trasferimento dei calciatori non professionisti ricorso al giudice ordinario, in violazione dell’art. 30 dello Statuto Federale, al fine di ottenere con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. lo scioglimento del tesseramento con la società SAVIGLIANESE. All’udienza del 18.2.2011, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Mario Carpenteri in rappresentanza della Procura Federale, il sig Miserino Luca assistito dal legale avv. Antonino De Silvestri, il quale aveva depositato memoria difensiva unitamente al codifensore avv. Paolo Moro. Informato l’incolpato della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), lo stesso richiedeva procedersi con il giudizio. La procura federale riteneva il sig. Miserino responsabile delle violazioni ascritte e concludeva richiedendo per il medesimo le sanzioni di anni uno di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda. La difesa del sig. Miserino fondava le proprie argomentazioni sull’esistenza di una gerarchia delle fonti che a suo dire dovrebbe consentire la disapplicazione della norma sportiva ogni qualvolta, come nel caso di specie, la stessa si ponga in contrasto con i principi sovraordinati dell’ordinamento statale e costituzionale, con particolare riferimento agli art. 2, 24 e 113 della Costituzione ed agli artt. 1 e 2 della legge 280/2003, tenuto anche conto del fatto che non sarebbe possibile giustificare l’esistenza di una giuridicità sportiva distinta da quella comune. Adduceva altresì l’inesistenza nel caso di specie di una tutela specifica nell’ambito della giustizia sportiva, il fatto che il rimedio cautelare non implicava violazione della clausola compromissoria, il difetto dell’elemento soggettivo ed infine che l’art. 1 del C.G.S. non poteva ritenersi applicabile, integrando una ipotesi sussidiaria di illecito disciplinare inammissibile a fronte della specifica contestazione mossa al tesserato. Concludeva pertanto per il proscioglimento del tesserato, previa disapplicazione del precetto incriminatore in quanto contrario alle fonti gerarchicamente sovraordinate. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti, non in contestazione, che hanno dato origine al presente procedimento possono essere sinteticamente così riassunti. Con ricorso d’urgenza depositato in data 24.5.2010, il calciatore Miserino Luca, tesserato per la U.S.D. Saviglianese, richiedeva al Tribunale di Saluzzo la risoluzione del vincolo sportivo con tale società, stipulato per la durata di dieci anni allorquando il medesimo aveva soltanto quindici anni d’età, con conseguente condanna al rilascio del nulla osta al tesseramento per altra società di suo gradimento. In tale giudizio si costituiva ritualmente la società Saviglianese ed il giudice, con provvedimento in data 11.6.2010 accoglieva le domande del ricorrente. Il provvedimento veniva notificato unitamente all’atto di precetto in data 22.6.2010 alla Saviglianese, la quale non eseguiva l’ordine del giudice ed inoltrava esposto alla Procura Federale. La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene che le pur pregevoli difese dell’incolpato non possano trovare accoglimento in ragione delle seguenti considerazioni. Pur essendo la giustizia sportiva indiscutibilmente inserita nell’ordinamento giuridico statuale, gli organi della giustizia sportiva operano in un ambito strettamente delimitato dalle normative in materia di diritto sportivo predisposte dagli organi federali e la loro competenza è esclusivamente limitata alla applicazione delle normative stesse; non esiste alcuna norma che consenta a codesta Commissione di sindacare la rispondenza o meno del precetto sportivo ad una fonte sovraordinata, né di poter disapplicare una norma di diritto sportivo in ragione del contrasto con un interesse meritevole di maggior tutela per l’ordinamento statuale, da proteggere nell’ambito della giustizia sportiva sulla base di una pretesa violazione della gerarchia delle fonti normative. Del resto, è noto che la norma di diritto sportivo, operando in ambito molto specifico e strettamente delimitato, non sempre è pienamente in linea con i principi dell’ordinamento statuale: basti pensare alle sanzioni previste dall’ordinamento sportivo per i casi di responsabilità oggettiva, che mai potrebbero essere applicate se si avesse riguardo unicamente alle fonti dell’ordinamento statuale. Peraltro la stessa normativa menzionata dalla difesa dell’incolpato, e precisamente il D.L. 19.8.2003 n. 200 convertito nella L. 17.10.2003 n. 280, stabilisce all’art. 2 che all'ordinamento sportivo viene espressamente riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; non corrisponde al vero, dunque, quanto affermato dalla difesa dell’incolpato in ordine al fatto che la materia del tesseramento non risulta specificamente assegnata all’ordinamento sportivo, poiché al contrario tra le più importanti norme organizzative vi sono proprio quelle in materia di tesseramento, alla cui tutela è preposta in ambito federale la Commissione Tesseramenti. Ma se è così, è evidente che la richiesta formulata al giudice ordinario di sostanziale disapplicazione della normativa federale in materia di tesseramento avrebbe dovuto necessariamente essere preceduta dalla richiesta di autorizzazione agli organi federali prevista dall’art. 30 dello Statuto, il che non è avvenuto. Ed il fatto che il ricorso alla tutela cautelare ordinaria non comporti violazione del predetto art. 30 non è condivisibile, se si considera, da un lato, che l’incolpato non si è premurato di richiedere l’autorizzazione neppure contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c. (che peraltro prelude all’instaurazione del successivo giudizio di merito) e, dall’altro lato, che successivamente al ricorso e dopo più di un mese è stato anche notificato l’atto di precetto, sempre in assenza di alcuna richiesta di autorizzazione agli organi federali. Non si vede poi come possa ritenersi insussistente l’elemento soggettivo, se si considera che l’art. 30 dello Statuto Federale obbliga i tesserati ad osservare lo Statuto ed ogni altra norma federale. Infine codesta Commissione osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’incolpato nelle conclusioni della memoria difensiva, il deferimento in esame non prevede una doppia incolpazione, bensì un espresso riferimento al fatto che il sig. Miserino avrebbe “adito la Giustizia Ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia”. Il rispetto principi di correttezza e probità sportiva, previsto dall’art. 1 comma 1 del C.G.S., costituisce un precetto di carattere generale, da ritenersi disatteso ogni qualvolta un tesserato federale contravviene ad una norma di giustizia sportiva; nel caso di specie è innegabile che il sig. Miserino, ricorrendo all’autorità ordinaria senza richiedere la necessaria autorizzazione agli organi federali, abbia violato l’art. 30 dello Statuto Federale e debba conseguentemente essere sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 15 del C.G.S. Tenuto conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare del fatto che, al momento in cui l’incolpato sottoscrisse, con il necessario intervento dell’esercente la patria potestà, il tesseramento per la società Saviglianese, aveva soltanto 15 anni, la sanzione può essere contenuta nei minimi edittali. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA -Commina al sig. Luca MISERINO la sanzione della squalifica per mesi sei ovverosia fino al 9 settembre 2011, nonché l’ammenda di € 500,00.
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