COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. MERO Damiano Arbitro della sezione di Nichelino, per la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. MERO Damiano Arbitro della
sezione di Nichelino, per la violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. ovvero dei principi di lealtà,
correttezza e probità.
Con atto del 21 ottobre 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig.
MERO Damiano, arbitro della sezione di Nichelino, per aver comunicato ad altri associati tesserati
il contenuto del referto e del supplemento di referto relativi alla gara dallo stesso diretta nonché per
avere infondatamente e contraddittoriamente dichiarato che gli sarebbe stato imposto di modificare
detto supplemento di gara.
All’udienza del 21 gennaio 2011, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Mario
CARPINTERI, in rappresentanza della Procura Federale, ed il sig. Damiano MERO, unitamente ad
un rappresentante della sezione arbitri di Nichelino.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti chiedeva per il deferito la sanzione della inibizione
per mesi otto.
Il MERO rilasciava dichiarazioni con le quali ammetteva di aver comunicato con altri tesserati il
contenuto dei propri atti, ma nel corso di una conversazione via internet con un suo coetaneo
nonché compagno di scuola nell’intento di giustificare il proprio operato. Affermava che era vero
che aveva detto al suo interlocutore che aveva dovuto modificare il rapporto, ma nel senso che
aveva dovuto precisarne alcune parti poco chiare e non perché pressato da chicchessia; inoltre
precisava che lo aveva anche detto per liquidare l’altro che continuava a chiedergli spiegazioni.
Infine negava nel modo più assoluto di aver consegnato ad alcuno i propri atti di gara e se altri
tesserati ne erano venuti a conoscenza lo avevano fatto a sua più totale insaputa, manifestando il
sospetto che potessero essergli stati sottratti dallo zaino, letti e riposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A questa Commissione non pare ultroneo ricordare l’importanza della figura dell’arbitro nell’attività
sportiva ed a maggior ragione nell’ambito della attività giovanile (si trattava di una gara del
campionato allievi). Trattasi di un compito che va svolto con serietà e passione e che comporta
continuamente decisioni imparziali ossia difficili che spesso non accontentano chi ne subisce gli
effetti negativi. Sono però proprio le decisioni più difficili, se prese nella consapevolezza della loro
giustizia, che consentono a chi le assume di guadagnarsi il rispetto dei contendenti.
Tutto ciò non va mai dimenticato da chi svolge attività sportiva, tantomeno da chi è agli inizi.
Il MERO è un ragazzo giovane che, anche nel corso dell’udienza, ha rivelato la propria ingenuità.
Oltre a ciò si osservi che i fatti in contestazione sono avvenuti in un contesto di amicizie
scolastiche e di rapporti spesso improntati alla reciproca spavalderia.
Ciò non toglie che egli sia stato troppo leggero e disinvolto e si sia dimostrato scarsamente
consapevole della delicatezza del ruolo di direttore di gara e perciò merita di essere sanzionato
anche se non nei termini richiesti dalla Procura Federale
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica a MERO Damiano la sanzione della inibizione per mesi tre.
Reclamo proposto dalla A.S.D. GHISLARENGO avverso le decisioni del Giudice sportivo in
ordine alla gara GHISLARENGO – BRIONA disputata il 16/01/11 nell’ambito del Campionato
di Seconda Categoria – Girone B. (C.U. N° 45 del 20/01/11 della Delegazione Provinciale di
Novara)
Con il tempestivo reclamo in oggetto, la A.S.D. GHISLARENGO contesta la squalifica fino al
31/12/2012 inflitta dal Giudice sportivo al proprio calciatore FRASSI Alessandro perché, espulso
dal campo per una spallata al direttore di gara, alla notifica del provvedimento sanzionatorio
tentava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi perché bloccato dai compagni di squadra. Al termine
della gara lo aspettava, lo colpiva con uno schiaffo e lo afferrava per il collo, provocandogli dolore,
trascinandolo sino allo spogliatoio e minacciandolo pesantemente. L’intervento di un compagno di
squadra evitava il peggio.
La squalifica veniva comminata in seguito al rapporto redatto dal direttore della gara
GHISLARENGO – BRIONA disputata il 16/01/11 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria
– Girone B ed è contenuta nel C.U. n° 45 del 20/01/11 della Delegazione Provinciale di Novara.
La società reclamante, pur ammettendo la piena corrispondenza del rapporto arbitrale ai fatti
accaduti ed attribuiti al giocatore oggetto del provvedimento, chiede la riduzione della squalifica,
ritenendo la stessa sproporzionata all’entità del comportamento del tesserato e non conforme a
quanto deciso dal medesimo Giudice sportivo per un episodio quasi analogo riportato sul C.U. n°
40 del 16/12/10.
L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità e per la reiterazione degli
spregevoli comportamenti, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia
alla motivazione, nonché alla congruità della sanzione adottata.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.S.D. GHISLARENGO, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica fini al 31/12/2012 inflitta al giocatore FRASSI Alessandro.
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