COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti della società ASD STAZZANO per la violazione degli artt.14, commi 1 e 2, art. 12, comma 3, art.4 comma 2 e art.1, comma 1C.G.S per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 13 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti della società ASD STAZZANO per la
violazione degli artt.14, commi 1 e 2, art. 12, comma 3, art.4 comma 2 e art.1, comma 1C.G.S
per responsabilità oggettiva.
Con atto del 3 novembre 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione la
società STAZZANO, per responsabilità oggettiva per i fatti violenti accaduti all’interno ed in area
adiacente all’impianto sportivo al termine della gara ASS STAZZANO – ACD PRO MOLARE del
14.3.2010, dai quali è derivato un danno grave all’incolumità fisica di una persona.
All’udienza del 17.12.2010, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Maurizio GORIA, in
rappresentanza della Procura Federale, e la società deferita in persona del presidente.
Il Procuratore Federale e la società concordemente richiedevano ai sensi dell’art.23 C.G.S. la
applicazione delle seguenti sanzioni:
- una giornata di squalifica del campo della ASD STAZZANO;
- 350,00 euro di ammenda alla società ASD STAZZANO
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica alla società ASD
STAZZANO, su concorde richiesta delle parti, la sanzione della squalifica per una giornata del
campo e l’ammenda di euro 350,00.
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