COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori SGRO FAUSTO, POGGIO ANGELO FLORIANO, MONTELEONE ANTONIO e MANGANELLI REMO, rispettivamente Presidenti, all’epoca dei fatti, delle seguenti società A.C. BORGOMANERO (iscritta nella stagione 2009-2010 al campionato di Eccellenza), A.D.C. CALAMANDRANESE, A.S.D. CERANO CALCIO OVEST TICINO e U.S.D. MERGOZZO (ora U.S. CANNOBIESE MERGOZZO) (iscritte nella stagione 2009-2010 al campionato di Promozione) per rispondere rispettivamente: il primo Presidente della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C. U. n. 1/09 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A/2 lett. g), e gli altri della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C. U. n. 1/09 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A/3 lett. f), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori SGRO FAUSTO, POGGIO ANGELO FLORIANO, MONTELEONE ANTONIO e MANGANELLI REMO, rispettivamente Presidenti, all’epoca dei fatti, delle seguenti società A.C. BORGOMANERO (iscritta nella stagione 2009-2010 al campionato di Eccellenza), A.D.C. CALAMANDRANESE, A.S.D. CERANO CALCIO OVEST TICINO e U.S.D. MERGOZZO (ora U.S. CANNOBIESE MERGOZZO) (iscritte nella stagione 2009-2010 al campionato di Promozione) per rispondere rispettivamente: il primo Presidente della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C. U. n. 1/09 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A/2 lett. g), e gli altri della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C. U. n. 1/09 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A/3 lett. f), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 19.10.2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i Presidenti sopra indicati per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver non aver ottemperato all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale o Provinciale Juniores nella stagione sportiva 2009/2010. Le Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta in conseguenza della violazione ascritta ai propri Presidenti. Il presente procedimento trae origine dalla nota trasmessa dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta cui si allegava l’elenco delle Società iscritte al Campionato di Eccellenza e di Promozione che avevano omesso di partecipare al Campionato Regionale o Provinciale Juniores nella stagione 2009-2010. Nella seduta del 3.12.2010, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale nonché il signor POGGIO ANGELO FLORIANO Presidente della società A.D.C. CALAMANDRANESE. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Il Presidente presente anche a nome della CALAMANDRANESE dichiarava di aderire alla proposta formulata dal Procuratore Federale di applicare la sanzione di giorni venti di inibizione per sé ed € 2000 di ammenda a carico della Società. Veniva data lettura della memoria scritta inoltrata dalla società U.S.D. MERGOZZO, Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, enunciate numerose decisioni a conforto delle proprie conclusioni e richiamato il principio della successione della società incorporante negli obblighi dell’incorporata, chiedeva applicarsi a carico del sig. SGRO la sanzione dell’inibizione per giorni quarantacinque e l’ammenda per € 5000 a carico della società BORGOMANERO, a carico di ciascuno dei restanti Presidenti incolpati la sanzione dell’inibizione per trenta giorni nonché a carico di ogni restante Società la sanzione dell’ammenda per € 2850,00. MOTIVI DELLA DECISIONE. Va innanzi tutto omologato l’accordo intervenuto nel corso della seduta tra la Procura Federale da una parte ed il Presidente e la Società CALAMANDRANESE dall’altra. Per quanto attiene agli altri deferiti, la documentazione in atti costituisce piena prova del mancato esercizio di attività sportiva giovanile da parte di tutte le Società deferite La società MERGOZZO, ha fatto pervenire memoria scritta dando ragione delle obiettive difficoltà che hanno impedito di allestire la squadra giovanile. Si ritiene, pertanto, che la sanzione vada contenuta in € 2500,00 di ammenda e venti giorni di inibizione a carico dei rispettivi Presidenti. Le restanti Società che non si sono presentate, né hanno offerto giustificazioni hanno dato vigore a quanto sostenuto dal Procuratore Federale nella sua discussione, ovverosia che in certi casi l’omissione è il frutto di valutazioni di natura economica basate sulla maggior convenienza di assoggettare la società alla sanzione pecuniaria piuttosto che impiegare risorse superiori per avviare i giovani al gioco del calcio. Si ritiene, pertanto, di accogliere integralmente le richieste formulate a loro carico dal Procuratore Federale. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, a norma dell’art. 23 C.G.S: - applica al sig. POGGIO ANGELO FLORIANO la sanzione dell’inibizione per giorni venti; - applica alla società CALAMANDRANESE la sanzione dell’ammenda per € 2.000,00; dichiara responsabili delle violazioni ascritte le restanti Società ed i relativi Presidenti e per l’effetto - infligge al sig. MANGANELLI REMO la sanzione dell’inibizione per giorni venti - infligge alla società U.S.D. MERGOZZO (ora U.S. CANNOBIESE MERGOZZO) la sanzione dell’ammenda per € 2500,00; - infligge al sig. SGRO FAUSTO la sanzione dell’inibizione per mesi uno e giorni quindici - infligge alla società A.C. BORGOMANERO la sanzione dell’ammenda per € 5.000,00 - infligge al sig. MONTELEONE Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi uno - infligge alla società A.S.D. CERANO CALCIO OVEST TICINO la sanzione dell’ammenda per € 2.850,00
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