COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MICHELA FRANCO, MAESTRINI NICOLA, BOVONE STEFANIA, BARGELLINI FRANCO, GIACCHERO STEFANO,; FERRAROTTI PIERGIUSEPPE, MAURO GABRIELE, CAMINO ATTILIO; LUNASCO LUCIANO, VERCELLONE DARIO VERNETTO ANTONIO, ARENA GIUSEPPE, FENOGLIO LIVIO, DE GREGORIO SERGIO, BUSCAGLIA ELIO; LARGHI TIZIANO; GRIGGI RICCARDO, DE SORDI ENRICO, ACTIS GROSSO ELVIO; MANTOAN VALERIO, SCESA FABIO); SAPINO VANDA; COSCIA MASSIMO, TOMOLA BENIAMINO; COCCO AGOSTINO MAURO; ROSSINI GIANENZIO; CANEPA CORRADO, BABETTO GIULIANA, FORLANO VINCENZO, COSTANTINO SAVINO, FARRUGIA SALVATORE, BOSIO LUCA, COZZOLINO LIBERATO, CORONGIU CARLO, DEAGOSTINO GIUSEPPE, GUARASCIO FIORENZO, rispettivamente Presidenti, all’epoca dei fatti, delle seguenti società U.S.D. AGLIE’; – A.C.D. ARNUZZESE; – AUDACE CLUB BOSCHESE; – A.C. BAJO DORA; – A.S.D. BEVINGROS ELEVEN; – U.S.D. BIANZE’; – A.S.D. C. BISALTA; – A.S.D. BUSSOLINO SPORT; – U.S. CASTELNUOVO SCRIVIA; – A.S.D. CENTALLO; – A.S.D. COLLERETTO G. PEDANEA; – A.S.C. CUMIANA; – A.S.D. DUEEFFE CALCIO C.S.; – A.C. EDELWEISS GIAVENO; – A.C. FABBRICA; – A.S.D. FERIOLO CALCIO; – U.S.D. FONDOTOCE RAMATE; – A.S. FRASSINETO; – U.S.G. RODALLESE A.S.D.; – A.S.D. GRAVELLONA CALCIO; – A.S.D. DOMODOSSOLA (già A.S.D. Juventus Domo); – A.S.D. U.S. MORETTA; – A.S.D. G3 REAL NOVI (già Polisportiva Dilettantistica Novi G3); – A.S.D. PIEDIMULERA ; – U.S.D. PONT; – A.S.D. PRATESE CAVALLIRIO (già U.S.D. Pratese); – A.C.D. PRO MOLARE; – U.S. QUARGNENTO DILETTANTI; – U.S.D. ROCCHETTA TANARO; – A.S.D. S. MARIA GARINO; – A.S.D. STAZZANO; – A.S. TARANTASCA CALCIO; – U.S. VARZESE; – A.S.D. VIGONE; – F.C.D. VILLANOVA; – U.S.D. VIRTUS SALUGGESE per rispondere rispettivamente: i Presidenti della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.19 LND come richiamate al cap. A4 lett. f), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 23 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MICHELA FRANCO, MAESTRINI NICOLA, BOVONE STEFANIA, BARGELLINI FRANCO, GIACCHERO STEFANO,; FERRAROTTI PIERGIUSEPPE, MAURO GABRIELE, CAMINO ATTILIO; LUNASCO LUCIANO, VERCELLONE DARIO VERNETTO ANTONIO, ARENA GIUSEPPE, FENOGLIO LIVIO, DE GREGORIO SERGIO, BUSCAGLIA ELIO; LARGHI TIZIANO; GRIGGI RICCARDO, DE SORDI ENRICO, ACTIS GROSSO ELVIO; MANTOAN VALERIO, SCESA FABIO); SAPINO VANDA; COSCIA MASSIMO, TOMOLA BENIAMINO; COCCO AGOSTINO MAURO; ROSSINI GIANENZIO; CANEPA CORRADO, BABETTO GIULIANA, FORLANO VINCENZO, COSTANTINO SAVINO, FARRUGIA SALVATORE, BOSIO LUCA, COZZOLINO LIBERATO, CORONGIU CARLO, DEAGOSTINO GIUSEPPE, GUARASCIO FIORENZO, rispettivamente Presidenti, all’epoca dei fatti, delle seguenti società U.S.D. AGLIE'; - A.C.D. ARNUZZESE; - AUDACE CLUB BOSCHESE; - A.C. BAJO DORA; - A.S.D. BEVINGROS ELEVEN; - U.S.D. BIANZE'; - A.S.D. C. BISALTA; - A.S.D. BUSSOLINO SPORT; - U.S. CASTELNUOVO SCRIVIA; - A.S.D. CENTALLO; - A.S.D. COLLERETTO G. PEDANEA; - A.S.C. CUMIANA; - A.S.D. DUEEFFE CALCIO C.S.; - A.C. EDELWEISS GIAVENO; - A.C. FABBRICA; - A.S.D. FERIOLO CALCIO; - U.S.D. FONDOTOCE RAMATE; - A.S. FRASSINETO; - U.S.G. RODALLESE A.S.D.; - A.S.D. GRAVELLONA CALCIO; - A.S.D. DOMODOSSOLA (già A.S.D. Juventus Domo); - A.S.D. U.S. MORETTA; - A.S.D. G3 REAL NOVI (già Polisportiva Dilettantistica Novi G3); - A.S.D. PIEDIMULERA ; - U.S.D. PONT; - A.S.D. PRATESE CAVALLIRIO (già U.S.D. Pratese); - A.C.D. PRO MOLARE; - U.S. QUARGNENTO DILETTANTI; - U.S.D. ROCCHETTA TANARO; - A.S.D. S. MARIA GARINO; - A.S.D. STAZZANO; - A.S. TARANTASCA CALCIO; - U.S. VARZESE; - A.S.D. VIGONE; - F.C.D. VILLANOVA; - U.S.D. VIRTUS SALUGGESE per rispondere rispettivamente: i Presidenti della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.19 LND come richiamate al cap. A4 lett. f), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 19.10.2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i Presidenti sopra indicati per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per non aver ottemperato all’obbligo di partecipare con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa, al campionato Juniores under 18 nella stagione sportiva 2009-2010. Le Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta in conseguenza della violazione ascritta ai propri Presidenti. Il presente procedimento trae origine dalla nota trasmessa dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta cui si allegava l’elenco delle Società iscritte al Campionato di Prima Categoria che avevano omesso di svolgere attività giovanile nella stagione 2009-2010. Nella seduta del 17.12.2010, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale nonché i signori GIACCHERO STEFANO, MAURO GABRIELE, VERCELLONE DARIO, FENOGLIO LIVIO, DE GREGORIO SERGIO, COSCIA MASSIMO, BABETTO GIULIANA, FARRUGIA SALVATORE, BOSIO LUCA, CORONGIU CARLO, rispettivamente Presidenti delle seguenti società A.S.D. BEVINGROS ELEVEN, A.S.D. C. BISALTA, A.S.D. CENTALLO; A.S.D. DUEEFFE CALCIO C.S, A.C. EDELWEISS GIAVENO, A.S.D. G3 REAL NOVI (già Polisportiva Dilettantistica Novi G3), U.S. QUARGNENTO DILETTANTI, A.S.D. STAZZANO, A.S. TARANTASCA CALCIO, - A.S.D. VIGONE. Le Società CENTALLO e G3 REAL NOVI avevano altresì fatto pervenire memoria scritta. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. Tutte i Presidenti e le Società presenti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal Procuratore Federale di applicare la sanzione di giorni quindici di inibizione per ciascuno dei Presidenti incolpati ed € 1.000,00 a carico delle Società. Veniva data lettura delle memorie scritte inoltrate dalle società U.S.D. BIANZE', A.S.D. FERIOLO CALCIO, U.S. G. RODALLESE, Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, enunciate numerose decisioni a conforto delle proprie conclusioni e richiamato il principio della successione della società incorporante negli obblighi dell’incorporata, chiedeva applicarsi a carico di ciascuno dei Presidenti incolpati la sanzione dell’inibizione per giorni venti e a carico di ogni Società la sanzione dell’ammenda per € 1500,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto omologato l’accordo intervenuto nel corso della seduta tra la Procura Federale da una parte ed i Presidenti e le Società deferite dall’altra. Per quanto attiene agli altri deferiti, la documentazione in atti costituisce piena prova del mancato esercizio di attività sportiva giovanile da parte di tutte le Società deferite. Le società U.S.D. BIANZE', A.S.D. FERIOLO CALCIO, U.S. G. RODALLESE, hanno fatto pervenire memoria scritta dando ragione delle obiettive difficoltà che hanno impedito di allestire la squadra giovanile. Si ritiene, pertanto, che la sanzione a carico loro vada contenuta in € 1250,00 di ammenda e venti giorni di inibizione a carico dei rispettivi Presidenti. Le restanti Società che non si sono presentate, né hanno offerto giustificazioni hanno dato vigore a quanto sostenuto dal Procuratore Federale nella sua discussione, ovverosia che in certi casi l’omissione è il frutto di valutazioni di natura economica basate sulla maggior convenienza di assoggettare la società alla sanzione pecuniaria piuttosto che impiegare risorse superiori per avviare i giovani al gioco del calcio. Si ritiene, pertanto, di accogliere le richieste del Procuratore Federale applicando a carico di ciascuna di esse la sanzione dell’ammenda per € 1500,00 e, a carico dei rispettivi Presidenti l’inibizione per venti giorni. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, a norma dell’art. 23 C.G.S: - applica ai sig.ri GIACCHERO STEFANO, MAURO GABRIELE, VERCELLONE DARIO, FENOGLIO LIVIO, DE GREGORIO SERGIO, COSCIA MASSIMO, BABETTO GIULIANA, FARRUGIA SALVATORE, BOSIO LUCA, CORONGIU CARLO, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici; - applica a ciascuna delle seguenti società A.S.D. BEVINGROS ELEVEN, A.S.D. C. BISALTA, A.S.D. CENTALLO; A.S.D. DUEEFFE CALCIO C.S, A.C. EDELWEISS GIAVENO, A.S.D. G3 REAL NOVI (già Polisportiva Dilettantistica Novi G3), U.S. QUARGNENTO DILETTANTI, A.S.D. STAZZANO, A.S. TARANTASCA CALCIO, - A.S.D. VIGONE la sanzione dell’ammenda per € 1.000,00; dichiara responsabili delle violazioni ascritte le restanti Società ed i relativi Presidenti e per l’effetto - infligge ai sig.ri FERRAROTTI PIERGIUSEPPE, LARGHI TIZIANO; ACTIS GROSSO ELVIO la sanzione dell’inibizione per giorni venti - infligge alle società U.S.D. BIANZE', A.S.D. FERIOLO CALCIO, U.S. G. RODALLESE la sanzione dell’ammenda per € 1250; - infligge ai sig.ri MICHELA FRANCO, MAESTRINI NICOLA, BOVONE STEFANIA, BARGELLINI FRANCO, CAMINO ATTILIO; LUNASCO LUCIANO, VERNETTO ANTONIO, ARENA GIUSEPPE, , BUSCAGLIA ELIO; GRIGGI RICCARDO, DE SORDI ENRICO, MANTOAN VALERIO, SCESA FABIO, SAPINO VANDA; TOMOLA BENIAMINO; COCCO AGOSTINO MAURO; ROSSINI GIANENZIO; CANEPA CORRADO, FORLANO VINCENZO, COSTANTINO SAVINO, , COZZOLINO LIBERATO, DEAGOSTINO GIUSEPPE, GUARASCIO FIORENZO la sanzione dell’inibizione per giorni venti - infligge alle società U.S.D. AGLIE'; A.C.D. ARNUZZESE; AUDACE CLUB BOSCHESE; A.C. BAJO DORA; A.S.D. BUSSOLINO SPORT; U.S. CASTELNUOVO SCRIVIA; A.S.D. COLLERETTO G. PEDANEA; A.S.C. CUMIANA, A.C. FABBRICA, U.S.D. FONDOTOCE RAMATE; A.S. FRASSINETO; A.S.D. GRAVELLONA CALCIO; - A.S.D. DOMODOSSOLA (già A.S.D. Juventus Domo); - A.S.D. U.S. MORETTA; A.S.D. PIEDIMULERA; U.S.D. PONT; A.S.D. PRATESE CAVALLIRIO (già U.S.D. Pratese); - A.C.D. PRO MOLARE; U.S.D. ROCCHETTA TANARO; A.S.D. S. MARIA GARINO; U.S. VARZESE; F.C.D. VILLANOVA; U.S.D. VIRTUS SALUGGESE la sanzione dell’inibizione per € 1.500.
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