COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10 Febbraio 2011 DELIBERA DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.17D DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI) RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIANCAGLINI FABIO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10 Febbraio 2011
DELIBERA DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N.17D
DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI)
RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA IN
ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIANCAGLINI FABIO
Il Comitato Regionale L.N.D. Piemonte Valle d’Aosta ha chiesto alla Commissione Tesseramenti,
competente rationae materiae, di pronunziarsi sulla posizione di tesseramento del calciatore
Ciancaglini Fabio, nato a Torino il 2 dicembre 1976.
La richiesta di giudizio in parola trae origine dal reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo
territorialmente competente dalla A.S.D. ROERO CALCIO avverso la regolarità della gara DON
BOSCO NICHELINO – ROERO CALCIO del 5 Dicembre 2010, inficiata, a dire della reclamante,
dalla irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore Cincaglini Fabio, schierato nelle fila
del G.S. Don Bosco Nichelino, alla quale sarebbe stato illegittimamente trasferito dall’A.S.D.
Atletico Torino.
In punto, la contestata irregolarità, della posizione di tesseramento del calciatore in parola
conseguirebbe dal disconoscimento della sottoscrizione in calce alla lista di trasferimento del 1°
Dicembre 2010 da parte del Presidente dell’A.S.D. Atletico Torino, Sig. Fortunato Arcella, che, con
comunicazione del 7 dicembre 2010 indirizzata all’Ufficio Tesseramenti del C.R. Piemonte Valle
d’Aosta LND, ha denunziato l’utilizzo, non autorizzato, “delle liste di trasferimento su cui era stato
apposto il timbro della società” e nel contempo ha dichiarato “di non aver sottoscritto la lista di
trasferimento del calciatore Ciancaglini” in favore del G.S. DON BOSCO NICHELINO.
Invero dall’esame della documentazione in atti, le doglianze della A.S.D. ROERO CALCIO così
come il disconoscimento della sottoscrizione (alle stesse presupposto) da parte del Presidente
dell’A.S.D. ATLETICO TORINO sono apparse prive di fondamento e di riscontro probatorio.
Al riguardo, il confronto tra la sigla (disconosciuta) apposta in calce alla lista di trasferimento del
calciatore Ciancaglini dell’A.S.D. ATLETICO TORINO al G.S. DON BOSCO NICHELINO del 1
Dicembre 2010, con le sigle, riferite allo stesso Presidente (Sig. Fortunato Arcella) sia a margine
del modello di variazione organigramma (in atti doc. n. 32) che in calce al modello relativo
all’organigramma dell’A.S.D. ATLETICO TORINO per la stagione sportiva 2010/2011 (docc. Nn.
33, 34, 35, 36 in atti) ha evidenziato, anche ad un esame sommario la sovrapponibilità grafica e la
identità di tratto riconducibile alla stessa persona.
Di qui la legittimità del trasferimento
P.Q.M.
La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara valido il
tesseramento del calciatore Ciancaglini Fabio in favore della Società G.S. DON BOSCO
NICHELINO effettuato con documento (lista di trasferimento) n. 108269 del 3 Dicembre 2010.
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