COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. BRA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara SCIOLZE – BRA disputata il 16/11/10 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B. (C. U. N° 37 del 18/11/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 02 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. BRA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara SCIOLZE – BRA disputata il 16/11/10 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B. (C. U. N° 37 del 18/11/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta). Con il tempestivo reclamo in oggetto, la A.S.D. BRA contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo e contenute nel C.U. n° 37 del 18/11/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede che venga ridotta la squalifica per QUATTRO gare effettive inflitta al proprio giocatore FERRARESE Mirko. La Società reclamante nega che il proprio tesserato, durante lo svolgimento della gara SCIOLZE – BRA disputata il 16/11/2010 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B, abbia lanciato intenzionalmente il pallone contro un avversario, colpendolo al volto, e che, alla notifica dell’espulsione, abbia offeso ripetutamente l’arbitro, come enunciato dalle motivazioni addotte dal Giudice sportivo che ha inflitto la sanzione impugnata. La A.S.D. BRA dichiara che il lancio del pallone effettuato dal FERRARESE, non in maniera intenzionale, contro un avversario, che veniva colpito alla schiena, si deve attribuire alla stizza per aver subito un grave fallo, mentre, le offese che l’arbitro ha ritenuto indirizzate alla propria persona erano, invece, rivolte ai propri compagni che lo invitavano ad uscire dal campo. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non possono trovare pieno accoglimento. Pur riscontrandosi nell’episodio in questione gli estremi di un odioso comportamento, la natura non particolarmente violenta dell’atto consente, tuttavia, di rendere accoglibile il reclamo per quanto attiene la congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale DELIBERA di ridurre a TRE gare effettive la squalifica inflitta al giocatore FERRARESE Mirko, nulla disponendo riguardo alla tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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