COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società G. S. D. GENOLA. avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 28.10.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in ordine alla gara CARAMAGNESE – GENOLA del 16.10.2010, Campionato Juniores Provinciale, Girone A.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società G. S. D. GENOLA. avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 28.10.2010 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in ordine alla gara CARAMAGNESE – GENOLA del 16.10.2010, Campionato Juniores Provinciale, Girone A. La Società GENOLA ha preannunciato con un fax del 22.10.2010 ricorso avverso il provvedimento disciplinare riguardante il proprio dirigente Ferri Giuseppe inibito sino al 16.11.2010, l’allenatore Isaia Guido inibito sino al 30.04.2011 ed all’ammenda di € 200 alla Società, richiedendo copia degli atti ufficiali di gara. La Società non ha fatto pervenire la relativa motivazione. Pertanto, ai sensi dell’ art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l’appello è inammissibile e conseguentemente deve essere addebitato alla società G.S.D. GENOLA l’ammontare di € 130,00 quale tassa reclamo, non versata. Reclamo proposto dalla U.S.D. MASSERANO BRUSNENGO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MASSERANO BRUSNENGO – FULGOR COSSILA disputata il 23/10/10 nell’ambito del Campionato Juniores – Girone I. (C.U. n° 19 del 28/10/10 della Delegazione Provinciale di Biella). Con il tempestivo reclamo in oggetto, la U.S.D. MASSERANO BRUSNENGO contesta le decisioni riportate sul C.U. n° 19 del 28/10/10 della delegazione Provinciale di Biella e si duole della esosità dell’ammenda di € 200,00 inflittale dal Giudice sportivo. La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità del provvedimento è basata su una inesatta ricostruzione dei fatti riportata dall’arbitro che ha diretto la gara MASSERANO BRUSNENGO – FULGOR COSSILA, disputata il 23/10/10 nell’ambito del Campionato Juniores – Girone I, e chiede una sensibile riduzione dell’ammenda. La suddetta società, pur ammettendo che da parte di alcuni spettatori ci siano stati insulti rivolti all’arbitro, ritiene che le intemperanze non erano così facilmente individuabili e quindi molto difficile da attribuirle ad una delle due fazioni e fa osservare che, essendo libera a tutti l’entrata al campo, nonostante la buona volontà, i dirigenti a volte non riescono a tenere a freno gli eccessi dei più scalmanati. Le contestazioni, genericamente avanzate, contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro nel proprio circostanziato rapporto, devono essere disattese. Infatti, il direttore di gara riferisce puntualmente nel proprio rapporto il tenore delle frasi rivolte dal pubblico di casa, sia alla propria persona che ai giocatori stranieri avversari, insulti di carattere razziale che arrivavano a contemplare un ripetuto invito rivolto all’arbitro di ritornarsene al proprio paese di origine. Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla U.S.D. MASSERANO BRUSNENGO perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la sanzione dell’ammenda di € 200,00 comminata nei confronti della suddetta Società.
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