COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. DOMODOSSOLA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara DOMODOSSOLA – BRIGA disputata il 17/10/10 nell’ambito del Campionato di Promozione-Girone A. (C.U. n° 29 del 21/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 4 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. DOMODOSSOLA avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara DOMODOSSOLA – BRIGA disputata il 17/10/10 nell’ambito del Campionato di Promozione-Girone A. (C.U. n° 29 del 21/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta). Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. DOMODOSSOLA, dopo aver contestato le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 29 del 21/10/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, conclude chiedendo unicamente l’annullamento dell’ammenda di € 800,00 e la riduzione della squalifica fino al 31/12/10 inflitta all’allenatore CHIELLO Alessandro. La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto dall’arbitro che ha diretto la gara DOMODOSSOLA – BRIGA, disputata il 17/10/10 nell’ambito del Campionato di Promozione-Girone A, mentre ritiene di poter attribuire lo stato di tensione che ha caratterizzato lo svolgimento della gara alla scarsa serenità dell’arbitro stesso. Nel suo minuzioso e puntuale supplemento di rapporto il direttore di gara riferisce che, al 47° del secondo tempo, assegnava al BRIGA un calcio di rigore a seguito dell’atterramento in area di rigore del giocatore KWARTENG Jhon Oduro da parte di un giocatore del DOMODOSSOLA. Dopo la trasformazione del calcio di rigore il pubblico di casa cominciava ad inveire contro il suddetto calciatore di colore con pesanti cori razzisti eseguiti perfino con un megafono. Al termine della partita, mentre la terna si recava negli spogliatoi, veniva fatta oggetto di pesanti insulti, minacce e vari sputi che attingevano l’arbitro al volto e sui capelli, senza che i dirigenti locali intervenissero, anzi l’allenatore CHIELLO Alessandro ed il massaggiatore BACRINA Marco del DOMODOSSOLA, già precedentemente espulsi, rientravano in campo aizzando la folla. Mentre la terna era negli spogliatoi i tifosi non desistevano dalle proteste, anzi, dopo aver rotto un vetro del bagno, uno di essi urlava frasi offensive e continuava a sputare attraverso l’apertura della finestra. Visto l’atteggiamento passivo dei dirigenti di casa, l’arbitro si vedeva costretto a richiedere l’intervento della forza pubblica, che, sopraggiunta sul posto, a fatica riusciva a sottrarre la terna da un vero assalto da parte di un centinaio di tifosi. Le contestazioni, genericamente avanzate, contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio puntuale e circostanziato rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. DOMODOSSOLA, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 31/12/10 inflitta all’allenatore CHIELLO Alessandro e l’ammenda con diffida di € 800,00 alla A.S.D. DOMODOSSOLA.
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