COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Pol. CASTELNUOVO BELBO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Asti n. 15 del 30.9.2010, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore GAVATORTA Francesco (gara Castelnuovo Belbo/Silvanese del 26.9.2010 – Campionato II categoria girone Q)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Pol. CASTELNUOVO BELBO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Asti n. 15 del 30.9.2010, con il quale veniva comminata la squalifica per cinque gare al giocatore GAVATORTA Francesco (gara Castelnuovo Belbo/Silvanese del 26.9.2010 - Campionato II categoria girone Q) Con il reclamo in oggetto la Pol. Castelnuovo Belbo richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. Gavatorta Francesco, ritenendola eccessiva rispetto a quanto accaduto, sulla base di una ricostruzione dei fatti in parte diversa da quella risultante dalla documentazione ufficiale; afferma infatti la ricorrente che il giocatore si sarebbe limitato a strattonare l’arbitro per attirare la sua attenzione e giustificare la commissione di un fallo di gioco, rientrando quindi negli spogliatoi a seguito dell’espulsione e limitandosi a profferire alcune imprecazioni. Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che il sig. Gavatorta lo spingeva violentemente all’indietro per due volte procurandogli momentaneo dolore e, alla notifica del provvedimento di espulsione, lo insultava e profferiva espressioni scurrili. Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore squalificato giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo, che deve conseguentemente essere confermata. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della Pol. Castelnuovo Belbo, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it