COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva BORGATA CIT TURIN avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 14 del 30/09/10, Delegazione provinciale di Torino, nei confronti del tesserato SOPETTO Paolo (Gara Sporting Life – Borgata Cit Turin del 26/09/10, campionato Terza Categoria).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva BORGATA CIT TURIN avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 14 del 30/09/10, Delegazione provinciale di Torino, nei confronti del tesserato SOPETTO Paolo (Gara Sporting Life – Borgata Cit Turin del 26/09/10, campionato Terza Categoria). Con reclamo tempestivamente proposto la Società Sportiva A.S.D. BORGATA CIT TURIN ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Sopetto Paolo, squalificato fino al 29/11/10 per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’arbitro e per aver minacciato, a fine gara, gli avversari. Con il reclamo la ricorrente contesta che il proprio tesserato abbia tenuto un comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara, pur riconoscendo che il Sopetto, stizzito per la mancata sanzione di un intervento avversario durante l’incontro, si sarebbe rivolto all’arbitro urlandogli la parola “vergogna”. La ricorrente contesta, inoltre, che a fine gara il Sopetto abbia minacciato ed insultato gli avversari negli spogliatoi, affermando che lo stesso si sarebbe limitato a far da paciere in una discussione nata tra i giocatori. L’esame degli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, consente di individuare con la necessaria precisione la condotta irriguardosa del tesserato Sopetto nei confronti del direttore di gara. Se nessun dubbio residua in ordine alla responsabilità del sig. Sopetto, diversa è l’opinione di questa Commissione in ordine alla quantificazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, che si ritiene eccessiva con riferimento alla effettiva gravità dei fatti accaduti durante ed al termine dell’incontro. La parola “vergogna” pronunciata, anche in modo reiterato, dal Sopetto verso il direttore di gara deve essere certamente stigmatizzata ma non pare di per sé connotata di quella gravità sottolineata dal Giudice Sportivo. Per quanto concerne gli accadimenti del fine partita, gli stessi sono da valutare alla luce del contesto e del momento in cui si sono verificati. Lo dimostra il fatto che se pur l’arbitro ha parlato nel suo referto di tafferugli tra giocatori (anche individuati per numero di maglia) a fine gara, nessuno oltre al Sopetto è stato sanzionato dal Giudice Sportivo, circostanza che avvalora la tesi di una situazione sì tesa ma nella quale non si sono verificati episodi di particolare entità. Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, ritenuto che la sanzione disciplinare appare eccessiva nella sua quantificazione in base ad una valutazione complessiva dei fatti accaduti, delibera in parziale riforma del provvedimento impugnato, di comminare al sig. Sopetto Paolo la sanzione della squalifica fino al 31/10/10.
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