COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società Sportiva BORGATA CIT TURIN avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 14 del 30/09/10, Delegazione provinciale di Torino, nei confronti del tesserato SOPETTO Paolo (Gara Sporting Life – Borgata Cit Turin del 26/09/10, campionato Terza Categoria).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 14 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società Sportiva BORGATA CIT TURIN avverso il provvedimento adottato dal
Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 14 del 30/09/10, Delegazione provinciale di Torino, nei
confronti del tesserato SOPETTO Paolo (Gara Sporting Life – Borgata Cit Turin del 26/09/10,
campionato Terza Categoria).
Con reclamo tempestivamente proposto la Società Sportiva A.S.D. BORGATA CIT TURIN ha
impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig.
Sopetto Paolo, squalificato fino al 29/11/10 per aver tenuto un comportamento gravemente
scorretto nei confronti dell’arbitro e per aver minacciato, a fine gara, gli avversari.
Con il reclamo la ricorrente contesta che il proprio tesserato abbia tenuto un comportamento
gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara, pur riconoscendo che il Sopetto, stizzito
per la mancata sanzione di un intervento avversario durante l’incontro, si sarebbe rivolto all’arbitro
urlandogli la parola “vergogna”. La ricorrente contesta, inoltre, che a fine gara il Sopetto abbia
minacciato ed insultato gli avversari negli spogliatoi, affermando che lo stesso si sarebbe limitato a
far da paciere in una discussione nata tra i giocatori.
L’esame degli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, consente di individuare
con la necessaria precisione la condotta irriguardosa del tesserato Sopetto nei confronti del
direttore di gara.
Se nessun dubbio residua in ordine alla responsabilità del sig. Sopetto, diversa è l’opinione di
questa Commissione in ordine alla quantificazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo,
che si ritiene eccessiva con riferimento alla effettiva gravità dei fatti accaduti durante ed al termine
dell’incontro.
La parola “vergogna” pronunciata, anche in modo reiterato, dal Sopetto verso il direttore di gara
deve essere certamente stigmatizzata ma non pare di per sé connotata di quella gravità
sottolineata dal Giudice Sportivo.
Per quanto concerne gli accadimenti del fine partita, gli stessi sono da valutare alla luce del
contesto e del momento in cui si sono verificati. Lo dimostra il fatto che se pur l’arbitro ha parlato
nel suo referto di tafferugli tra giocatori (anche individuati per numero di maglia) a fine gara,
nessuno oltre al Sopetto è stato sanzionato dal Giudice Sportivo, circostanza che avvalora la tesi
di una situazione sì tesa ma nella quale non si sono verificati episodi di particolare entità.
Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, ritenuto che la sanzione disciplinare appare
eccessiva nella sua quantificazione in base ad una valutazione complessiva dei fatti accaduti,
delibera
in parziale riforma del provvedimento impugnato, di comminare al sig. Sopetto Paolo la sanzione
della squalifica fino al 31/10/10.
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