COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 8 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. SANTHIA’ CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 11 del 16.9.2010 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara LESSONA – SANTHIA’ disputata in data 12.9.2010, Campionato Allievi Fascia B Girone 3

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 8 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. SANTHIA’ CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 11 del 16.9.2010 della Delegazione Provinciale di Biella, in relazione alla gara LESSONA - SANTHIA’ disputata in data 12.9.2010, Campionato Allievi Fascia B Girone 3 Con ricorso inviato in data 18.9.2010 la Società SANTHIA’ CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 3.11.2010 l’allenatore sig. CORGNATI Massimo e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente propone una diversa interpretazione dei fatti sostenendo che il proprio allenatore ha fatto istintivamente ingresso in campo per proteggere l’incolumità di un giovane calciatore vittima della condotta violenta di un avversario e negando che abbia stretto con una mano il volto del medesimo giocatore del LESSONA. All’udienza del 1.10.2010, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, il dirigente delegato a rappresentare la Società ribadiva il contenuto del reclamo precisando che, fino a quel momento il tecnico sanzionato aveva tenuto una condotta ineccepibile senza mai rivolgere proteste nei confronti dell’operato dell’arbitro. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso supplemento di rapporto del direttore di gara che descrive esaustivamente la condotta del CORGNATI, che ha fatto ingresso in campo avventandosi contro un giovane calciatore avversario e, mettendogli una mano sul volto, gli stringeva con forza la mandibola. Successivamente allontanava con uno spintone un altro calciatore avversario. Inoltre, tenuto conto del fatto che, fino a quel momento, non vi erano state polemiche col direttore di gara, non v’era alcun motivo per enfatizzare sulla gravità dell’accaduto. La sanzione inflitta dal Giudice di primo grado può apparire lieve viste l’intemperanza dimostrata dall’allenatore sanzionato e la giovane età dei calciatori in campo. Tuttavia non si ritiene di dar luogo ad alcun aumento considerato che il tecnico, come ha evidenziato la ricorrente, ha evitato ulteriori strascichi polemici della vicenda. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società SANTHIA’ CALCIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata
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