COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 8 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.D. BORGARETTO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 del 21.09.2010 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara BORGARETTO – FILADELFIA PARADISO del 19.09.2010, Campionato Prima categoria – girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 8 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S.D. BORGARETTO CALCIO avverso la decisione
del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 del
21.09.2010 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione
alla gara BORGARETTO – FILADELFIA PARADISO del 19.09.2010,
Campionato Prima categoria - girone F
La società G.S.D BORGARETTO CALCIO con il reclamo trasmesso tramite raccomandata in
data 27.09.2010 si duole della squalifica sino al 16.10.2010 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio
allenatore POLESENANI Paolo in riferimento alla gara in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3 lettera b)
del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi contempla
“l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
- di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
- di disporre l’addebito alla società G.S.D. BORGARETTO CALCIO della relativa tassa
reclamo che non risulta versata.
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