COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 5 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclami della A.S.D. MARANO e della A.S.D. AYGREVILLE CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 23 del 21.9.2010, con i quali veniva comminata, rispettivamente, la squalifica per sei gare al giocatore BISCUOLA Filippo e la squalifica per quattro gare al giocatore MERCURI Stefano (gara Aygreville Calcio/Marano del 19.9.2010, valida per il Campionato di Eccellenza girone A)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 5 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclami della A.S.D. MARANO e della A.S.D. AYGREVILLE CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 23 del 21.9.2010, con i quali veniva comminata, rispettivamente, la squalifica per sei gare al giocatore BISCUOLA Filippo e la squalifica per quattro gare al giocatore MERCURI Stefano (gara Aygreville Calcio/Marano del 19.9.2010, valida per il Campionato di Eccellenza girone A) Con due distinti reclami, la società Marano richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. Biscuola Filippo, mentre la società Aygreville Calcio richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore Mercuri Stefano; entrambe le società forniscono una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa e meno grave rispetto a quanto riportato nel rapporto arbitrale, contestando in sostanza il compimento di gesti violenti da parte di entrambi i giocatori. Questa Commissione, letti i reclami ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritenuto in primo luogo opportuno disporre la riunione degli stessi per economia di giudizio, trattandosi di sanzioni comminate ai tesserati delle due società quale conseguenza di un comportamento tenuto dai giocatori squalificati in relazione al medesimo episodio, esprime le seguenti considerazioni. Il rapporto arbitrale riporta in modo in equivoco che, al 40’ del primo tempo, dopo una segnatura di una rete da parte della società Aygreville, il giocatore Biscuola Filippo della società Marano teneva un comportamento violento nei confronti di un avversario; trattenuto dai compagni, riusciva a divincolarsi e colpiva con un pugno al volto il giocatore Mercuri Stefano della Aygreville che si era intromesso, il quale reagiva e colpiva con uno schiaffo il sig. Biscuola divincolandosi a sua volta dalla stretta dei compagni di squadra e profferendo frasi ingiuriose nei confronti dell’avversario. Ritiene la Commissione disciplinare che non vi sia motivo alcuno per disattendere la ricostruzione dei fatti risultante dal predetto rapporto, che come noto è fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva in relazione ai fatti avvenuti sul terreno di gioco e per tale ragione non può essere smentito, in assenza di ulteriori riscontri, delle differenti versioni fornite dalle società coinvolte. Anche l’entità delle sanzioni comminate dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità delle condotte ascrivibili ai sigg.ri Biscuola e Mercuri. Per tali motivi la Commissione Disciplinare RESPINGE i reclami delle società A.S.D. Aygreville Calcio e A.S.D. Marano, con addebito ad entrambe le ricorrenti della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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