COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 5 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dal F.C.D. MAGGIORA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VOLUNTAS GRIGNASCO – MAGGIORA disputata il 19/09/10 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria- Girone B.( C.U. N° 14 del 23/09/10 della Delegazione Provinciale di Novara)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 5 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dal F.C.D. MAGGIORA avverso le decisioni del
Giudice Sportivo in ordine alla gara VOLUNTAS GRIGNASCO -
MAGGIORA disputata il 19/09/10 nell’ambito del Campionato di Seconda
Categoria- Girone B.( C.U. N° 14 del 23/09/10 della Delegazione
Provinciale di Novara)
Con il reclamo in oggetto, il F.C.D. MAGGIORA contesta la squalifica fino al 31/01/11 inflitta dal
Giudice Sportivo al proprio allenatore BRUNO Giuseppe, contenuta nel C.U. n° 14 del 23/09/10
della Delegazione Provinciale di Novara, perché, al termine della gara VOLUNTAS GRIGNASCO –
MAGGIORA, disputata il 19/09/10 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria–Girone B,
insultava pesantemente il direttore di gara, appoggiandogli la mano aperta all’altezza dello sterno e
per aver, altresì, offeso un giocatore avversario che cercava di allontanarlo.
La società reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato e ritenendolo,
comunque, passibile di sanzione, chiede una revisione della squalifica, reputando la stessa
sproporzionata all’entità del comportamento dello stesso ed anche in considerazione del fatto che
l’allenatore intendeva avvicinare l’orologio da polso al petto dell’arbitro, con lo scopo di
mostrarglielo per lamentarsi del superamento del tempo di recupero previsto.
Nel contrasto fra le due versioni si deve maggiormente dar credito alla circostanziata descrizione
dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto che, si rammenta, costituisce piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la
decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della
sanzione adottata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata al F.C.D. MAGGIORA, perché non versata;
CONFERMA
la squalifica fino al 31/01/11 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore BRUNO Giuseppe.
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