COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 5 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società JUNIOR BIELLESE LIBERTAS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 13 della Delegazione Provinciale di Biella del 23.9.2010 in riferimento alla gara JUNIOR BIELLESE LIBERTAS – PRO CANDELO SANDIGLIANO valida per il Campionato Allievi Fascia B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 5 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società JUNIOR BIELLESE LIBERTAS avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 13
della Delegazione Provinciale di Biella del 23.9.2010 in riferimento alla
gara JUNIOR BIELLESE LIBERTAS – PRO CANDELO SANDIGLIANO
valida per il Campionato Allievi Fascia B
Con il ricorso in oggetto la Società JUNIOR BIELLESE LIBERTAS censura il provvedimento del
G.S. con il quale ha sanzionato le ricorrente con la perdita della gara (oltre alle altre sanzioni
previste dal C.G.S, ma non impugnate) per posizione irregolare del giocatore FOGLIA CROSA
Fabio.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente non contesta la irregolarità della posizione del proprio giocatore, ma la procedura
seguita dal G.S.
Ella sostiene che il G.S. non poteva sanzionarla con la perdita della gara alla luce di quanto
previsto dall’art.46 comma 6 C.G.S laddove sancisce che una volta decorsi i termini di cui al
comma 3 (7 gg. dallo svolgimento della gara), l’irregolarità della posizione comporta soltanto
sanzioni di natura disciplinare a carico della società e del tesserato.
Nel caso di specie, peraltro, al momento della presentazione del reclamo
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