COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 30 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla U.S.D. MONFERRATO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara MONFERRATO – COLLINE ALFIERI DON BOSCO disputata il 19/09/10 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D. (C.U. n° 23 del 21/09/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 30 Settembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla U.S.D. MONFERRATO avverso le deliberazioni
del Giudice sportivo in riferimento alla gara MONFERRATO – COLLINE
ALFIERI DON BOSCO disputata il 19/09/10 nell’ambito del Campionato
di Promozione – Girone D. (C.U. n° 23 del 21/09/10 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta).
Con il reclamo in oggetto, la U.S.D. MONFERRATO contesta le decisioni assunte dal Giudice
sportivo, riportate sul C.U. n° 23 del 21/09/10 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, e
si duole dell’eccessiva entità della squalifica, per quattro gare effettive, inflitta al proprio giocatore
BRACCO Fabio.
La Società reclamante, senza addurre alcun valido motivo atto a determinare una riduzione della
squalifica, quale unico motivo a sostegno della tesi difensiva fa presente che il calciatore in
questione ha militato nei professionisti senza riportare sanzioni così gravi.
Nel suo rapporto di gara l’arbitro riferisce che, al 16° del secondo tempo, decretava l’espulsione
del calciatore in questione perché colpiva con un pugno al volto un giocatore avversario nel
tentativo di interrompere un’azione avversaria. Lo stesso giocatore, dopo essersi allontanato dal
terreno di gioco, continuava ad insultare la terna arbitrale.
Le contestazioni, genericamente avanzate dalla società reclamante e, soprattutto, non pertinenti,
non sono idonee a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio
puntuale e circostanziato rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati
in occasione dello svolgimento delle gare, e devono, quindi, essere disattese.
Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabile la decisione
impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione
adottata dal Giudice sportivo,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla U.S.D. MONFERRATO, perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore BRACCO Fabio.
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