COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 24 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 3.9.2010 in riferimento alla gara BORGOMANERO – SALUZZO del 30.08.2009 valida per la Coppa Italia di Eccellenza

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 24 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 17 della Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 3.9.2010 in riferimento alla gara BORGOMANERO – SALUZZO del 30.08.2009 valida per la Coppa Italia di Eccellenza Con il ricorso in oggetto la Società BORGOMANERO censura la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore ERBETTA Giampiero (squalifica per mesi due), chiedendone l’annullamento ovvero la riduzione. Il ricorso è infondato e va respinto. La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31 lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Né quanto detto può essere superato attraverso il confronto richiesto con il direttore di gara in quanto trattasi di mezzo di di prova non ammissibile. Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo pari a Euro 130,00 che risulta versata.
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