COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società U.S.D. ARDOR S. FRANCESCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 10.6.2010 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara ARDOR S. FRANCESCO –ATLETICO TORINO disputata in data 29.5.2010, Trofeo “Alessio forever 2010” Categoria Allievi ‘93

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società U.S.D. ARDOR S. FRANCESCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 10.6.2010 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara ARDOR S. FRANCESCO –ATLETICO TORINO disputata in data 29.5.2010, Trofeo “Alessio forever 2010” Categoria Allievi ‘93 Con ricorso inviato in data 17..6.2010 la Società ARDOR S. FRANCESCO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 31.10.2010 il dirigente BOSCOLO Alex, con la squalifica fino al 31.10.2010 i giocatori BOSCOLO Stefano e SCIOTTO Anthony, con la squalifica fino al 30.9.2010 i giocatori BENEDETTO Federico, BOUZIDI Karim e chiede una riduzione di tutte le squalifiche indicate. La società ricorrente non contesta il rapporto arbitrale ma sostiene che le sanzioni inflitte sono eccessivamente gravose. In particolare da parte del dirigente sanzionato vi sarebbero state esclusivamente minacce e non atti di violenza, da parte del BENEDETTO un comportamento semplicemente offensivo. Stesso discorso per i giocatori BOSCOLO Stefano e SCIOTTO. Viceversa, la condotta del BOUZIDI, pur essendo da stigmatizzare, può trovare giustificazione nel ”particolare stato di stress psicologico determinato dalla situazione che si era venuta a creare”. Il ricorso merita accoglimento seppure in minima parte. Va innanzi tutto ricordato che il maggior rigore nelle sanzioni delle condotte maleducate, incivili ed aggressive è pienamente giustificato nel caso di tornei estivi, in cui il clima amichevole e l’assenza di interessi di classifica dovrebbero contribuire ad esaltare la lealtà e la correttezza sportiva. Nel caso di specie, l’entità delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo a tutti i giovani calciatori puniti appare assolutamente congrua al grado di inciviltà, maleducazione ed aggressività espresso dai loro comportamenti analiticamente descritti sia nel referto arbitrale che nel provvedimento impugnato. Il maggior rigore adottato nei confronti del BOSCOLO Stefano e dello SCIOTTO è motivato dal loro inopinato rientro in campo, ad espulsione avvenuta da un pezzo proprio per insulti e minacce rivolte all’arbitro, per dar man forte al proprio compagno di squadra BOUZIDI impegnato in un confronto fisico con un avversario nei confronti del quale aveva messo in atto un’assurda ed abnorme reazione per un fallo subito. Il BENEDETTO infine, evidentemente inconsapevole dell’inutilità dell’azione, si abbandonava al termine della gara a plateali insulti nei confronti dell’arbitro aizzando i compagni contro il medesimo. Viceversa, quanto al BOSCOLO Alex, il referto arbitrale considera pretestuoso il suo ingresso in campo nel corso della lite sopra esaminata ma va rilevato che, dopo il suo intervento è tornata la calma in campo. E’ altresì vero che la condotta è riconducibile alla semplice minaccia di un pugno e l’entità della sanzione può essere equiparata a quella inflitta ai giovani calciatori della sua squadra più per il cattivo esempio offerto che per la reale gravità dell’atteggiamento. La durata dell’inibizione viene pertanto rideterminata fino a tutto il 30.9.2010. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIDUCE l’inibizione inflitta al dirigente BOSCOLO Alex rideterminandone la durata fino a tutto il 30.9.2010. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata. Rigetta nel resto il reclamo della società ARDOR S. FRANCESCO
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