COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Ricorso della società U.S.D. ARDOR S. FRANCESCO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 10.6.2010 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara ARDOR S. FRANCESCO –ATLETICO TORINO disputata in data 29.5.2010, Trofeo “Alessio forever 2010” Categoria Allievi ‘93
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 3 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della società U.S.D. ARDOR S. FRANCESCO avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 55 del 10.6.2010
della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara
ARDOR S. FRANCESCO –ATLETICO TORINO disputata in data
29.5.2010, Trofeo “Alessio forever 2010” Categoria Allievi ‘93
Con ricorso inviato in data 17..6.2010 la Società ARDOR S. FRANCESCO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 31.10.2010
il dirigente BOSCOLO Alex, con la squalifica fino al 31.10.2010 i giocatori BOSCOLO
Stefano e SCIOTTO Anthony, con la squalifica fino al 30.9.2010 i giocatori BENEDETTO
Federico, BOUZIDI Karim e chiede una riduzione di tutte le squalifiche indicate.
La società ricorrente non contesta il rapporto arbitrale ma sostiene che le sanzioni inflitte
sono eccessivamente gravose. In particolare da parte del dirigente sanzionato vi
sarebbero state esclusivamente minacce e non atti di violenza, da parte del BENEDETTO
un comportamento semplicemente offensivo. Stesso discorso per i giocatori BOSCOLO
Stefano e SCIOTTO. Viceversa, la condotta del BOUZIDI, pur essendo da stigmatizzare,
può trovare giustificazione nel ”particolare stato di stress psicologico determinato dalla
situazione che si era venuta a creare”.
Il ricorso merita accoglimento seppure in minima parte.
Va innanzi tutto ricordato che il maggior rigore nelle sanzioni delle condotte maleducate,
incivili ed aggressive è pienamente giustificato nel caso di tornei estivi, in cui il clima
amichevole e l’assenza di interessi di classifica dovrebbero contribuire ad esaltare la
lealtà e la correttezza sportiva.
Nel caso di specie, l’entità delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo a tutti i giovani
calciatori puniti appare assolutamente congrua al grado di inciviltà, maleducazione ed
aggressività espresso dai loro comportamenti analiticamente descritti sia nel referto
arbitrale che nel provvedimento impugnato.
Il maggior rigore adottato nei confronti del BOSCOLO Stefano e dello SCIOTTO è
motivato dal loro inopinato rientro in campo, ad espulsione avvenuta da un pezzo proprio
per insulti e minacce rivolte all’arbitro, per dar man forte al proprio compagno di squadra
BOUZIDI impegnato in un confronto fisico con un avversario nei confronti del quale aveva
messo in atto un’assurda ed abnorme reazione per un fallo subito. Il BENEDETTO infine,
evidentemente inconsapevole dell’inutilità dell’azione, si abbandonava al termine della
gara a plateali insulti nei confronti dell’arbitro aizzando i compagni contro il medesimo.
Viceversa, quanto al BOSCOLO Alex, il referto arbitrale considera pretestuoso il suo
ingresso in campo nel corso della lite sopra esaminata ma va rilevato che, dopo il suo
intervento è tornata la calma in campo. E’ altresì vero che la condotta è riconducibile alla
semplice minaccia di un pugno e l’entità della sanzione può essere equiparata a quella
inflitta ai giovani calciatori della sua squadra più per il cattivo esempio offerto che per la
reale gravità dell’atteggiamento. La durata dell’inibizione viene pertanto rideterminata fino
a tutto il 30.9.2010.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
l’inibizione inflitta al dirigente BOSCOLO Alex rideterminandone la durata fino a tutto il
30.9.2010.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
Rigetta nel resto il reclamo della società ARDOR S. FRANCESCO
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