COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti di RANALDO Silvano, ZEGGIO Eliseo, MANTOVANELLI Mario e MENABO’ Carlo, rispettivamente presidente, vicepresidente e dirigenti della società USD MONFERRATO, per la violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S. (art. 94 n.1 N.O.I.F. – 39 n.2 Reg. LND) e della società medesima, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio presidente ed ai propri dirigenti, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 15 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti di RANALDO Silvano, ZEGGIO Eliseo, MANTOVANELLI Mario e MENABO’ Carlo, rispettivamente presidente, vicepresidente e dirigenti della società USD MONFERRATO, per la violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S. (art. 94 n.1 N.O.I.F. – 39 n.2 Reg. LND) e della società medesima, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio presidente ed ai propri dirigenti, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità. Con atto del 5 maggio 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti in epigrafe indicati per le violazioni ivi ascritte, in quanto il Presidente del MOFERRATO, pretendeva ed otteneva da un suo calciatore (RONZAT Alessandro) una somma di denaro per la concessione della lista di trasferimento ad altra società, con la connivenza degli altri dirigenti deferiti che, a conoscenza del fatto, omettevano di assumere le dovute iniziative, con ciò contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità. All’udienza del 19 marzo 2010, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Alberto PUGNO VANONI, in rappresentanza della Procura Federale, ed i sigg. RANALDO Silvano, ZEGGIO Eliseo, MENABO’ Carlo. Il Procuratore Federale ed i soggetti deferiti presenti concordemente richiedevano, per sé e per la società rappresentata, ai sensi dell’art.23 C.G.S. la applicazione delle seguenti sanzioni: anni uno e mesi quattro di inibizione per RANALDO Silvano; anni uno di inibizione per ZEGGIO Eliseo e MENABO’ Carlo; euro 1300,00 di ammenda per la societa’ MONFERRATO. Si procedeva, quindi, oltre per la posizione di MANTOVANELLI Mario. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per il sig. MANTOVANELLI la sanzione della inibizione per anni uno e mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto storico è accertato ed incontrovertibile e la sanzione richiesta dalla Procura Federale assolutamente proporzionata alla gravità del fatto P. Q. M. La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica, su concorde richiesta delle parti: - a RANALDO Silvano, la sanzione della inibizione per anni uno e mesi quattro; - a ZEGGIO Eliseo e MENABO’ Carlo, la sanzione della inibizione per anni uno; - alla società USD MONFERRATO. la sanzione della ammenda di euro 1300,00. Ritenutane la responsabilità infligge, inoltre, a MANTOVANELLI Mario la sanzione della inibizione per anni uno e mesi sei.
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