COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Paolo GIRARDI, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., per rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato, del sig. Federico MOTTA, presidente della VALLE CERVO U.S.D., per rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, della VALLE CERVO U.S.D. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 3 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Paolo GIRARDI, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., per rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato, del sig. Federico MOTTA, presidente della VALLE CERVO U.S.D., per rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, della VALLE CERVO U.S.D. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 12.5.10, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare il sig. Paolo GIRARDI, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., per rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, avendo questi ceduto alla società VALLE CERVO il giocatore Tommaso Talpo che risultava tesserato per altra società, nonché la società BIELLESE 1902 a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione addebitata al sig. Girardi; deferiva altresì il sig. Federico MOTTA, presidente della VALLE CERVO U.S.D., per rispondere della violazione degli artt. 94, 95, 100 NOIF e 39 Statuto LND, per avere acquisito il giocatore Tommaso Talpo, tesserato per altra società, nonché la VALLE CERVO U.S.D. per rispondere ai sensi dell’art. 4 del CGS a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio presidente. All’udienza del 18.6.2010, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Carpinteri in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Paolo Girardi, mentre non comparivano gli altri deferiti. Informato l’incolpato della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), lo stesso richiedeva procedersi con il giudizio, affermando di avere ceduto alla U.S.D. VALLE CERVO, in prestito e non a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo di € 500,00, il giocatore Tommaso Talpo, ritenendo lo stesso di proprietà della Biellese. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi sei al sig. Girardi ed al sig. Motta, della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 alla società Biellese e della sanzione di € 1.000,00 alla società VALLE CERVO. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti del presente procedimento, risulta documentalmente provato che: -In data 21.8.2009 il sig. Tommaso Talpo, calciatore tesserato per la società Biellese, veniva trasferito a titolo definitivo alla società Borgosesia Calcio; -In data 18.9.2009 il sig. Talpo veniva nuovamente ceduto, in prestito e quindi a titolo temporaneo, dalla società Borgosesia alla società Biellese; -In data 17.12.2009 veniva richiesto all’Ufficio Tesseramenti il Trasferimento a titolo definitivo del sig. Talpo dalla società Biellese alla U.S.D. Valle Cervo; la richiesta di trasferimento veniva respinta con nota del 20.1.2010, in quanto il tesseramento del sig. Talpo per la Biellese era soltanto temporaneo. Inoltre dall’esame delle deposizioni rese dai sigg.ri Girardi Paolo e Federico Motta, nonché del sig. Ugo Talpo, padre di Tommaso Talpo, risulta inequivocabilmente provato e confermato che il giocatore era stato ceduto in prestito dalla Biellese alla Valle Cervo, per un corrispettivo di e 500,00, presumibilmente in vista di una cessione a titolo definitivo. La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, ritiene pertanto acclarate le responsabilità per i fatti ascritti al sig. Paolo Girardi e Federico Motta, in violazione degli artt. 94, 95 e 100 NOIF, 39 Statuto LND, che vietano accordi di carattere economico tra società dilettantistiche e che inibiscono il trasferimento a titolo definitivo od anche solo temporaneo (art. 100 NOIF) di un calciatore più di una volta nello stesso periodo. Dalla responsabilità dei tesserati sopra sopra indicati, ai sensi dell’art. 4 C.G.S., ne consegue la responsabilità oggettiva delle società alle quali gli stessi appartengono od appartenevano all’epoca dei fatti. In base alle suesposte argomentazioni, tenuto conto del grado di responsabilità di ciascun deferito nella commissione degli illeciti contestati, la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA -Commina al sig. Paolo Girardi, vice presidente della BIELLESE 1902 S.S.D.R.L., la sanzione dell’inibizione per mesi quattro, ovverosia fino al 31.10.2010. -Commina alla BIELLESE 1902 S.S.D.R.L. la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. -Commina al sig. Federico Motta, presidente della U.S.D. VALLE CERVO, la sanzione dell’inibizione per mesi tre, ovverosia fino al 30.9.2010. -Commina alla U.S.D. VALLE CERVO la sanzione dell’ammenda di € 500,00.
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