COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.489 del 31/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Santamaria Pietro (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Campobello di Licata) Società A.S.D. Campobello di Licata (Ag) Procedimento 302/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.489 del 31/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Santamaria Pietro (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Campobello di Licata)
Società A.S.D. Campobello di Licata (Ag)
Procedimento 302/A
Considerato che la Procura Federale con nota 149 pf 10/11 del 13/03/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art.32 comma 1) Regolamento LND, in riferimento al punto A2 lett. g) disposizioni generali C.U. 1 del 14/07/2009 LND, nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30.
Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Santamaria Pietro la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Campobello di Licata l’ammenda di €.1.000,00 (mille)”.
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Santamaria Pietro (Presidente all’epoca dei fatti A.S.D. Campobello di Licata) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre) da scontare nel campionato di competenza 2011-2012; alla società A.S.D. Campobello di Licata, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.750,00 (settecentocinquanta).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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