COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cannarozzo Giuseppe (n.q. di Commissario Unico Legale Rappresentante della G.S.D. Enna Calcio); Società G.S.D. Enna Calcio (En) Procedimento 307/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cannarozzo Giuseppe (n.q. di Commissario Unico Legale Rappresentante della G.S.D. Enna Calcio); Società G.S.D. Enna Calcio (En) Procedimento 307/A Considerato che la Procura Federale con nota 7317/894 pf 10/11 del 06/04/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere: Il sig. Cannarozzo Giuseppe della violazione degli artt.1 comma 1) e 8 commi 9) e 10) C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13) N.O.I.F.; la società G.S.D. Enna Calcio dell’art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Cannarozzo Giuseppe la inibizione per mesi 6 (sei); alla società G.S.D. Enna Calcio la penalizzazione di due punti in classifica nel campionato di competenza stagione 2011-2012, nonché l’ammenda di €.2.000,00 (duemila)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1) e 8 commi 9) e 10) C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 13) N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la L.N.D., di cui al C.U. 3 del 13/11/2010 S.S. 2010-2011, emessa all’esito del contenzioso tra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore sig. De Maria Guido, come meglio specificato nell’atto di deferimento. Ritenuto, altresì, che la G.S.D. Enna Calcio deve rispondere, a titolo di responsabilità diretta (art.4 comma 1) C.G.S.), per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Legale Rappresentante in premessa indicato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Cannarozzo Giuseppe, (n.q. di Commissario Unico Legale Rappresentante della G.S.D. Enna Calcio), la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 4 (quattro) da scontare nel campionato di competenza 2011-2012; alla società G.S.D. Enna Calcio, a titolo di responsabilità diretta, la penalizzazione di due punti in classifica nel campionato di competenza stagione 2011-2012, nonché l’ammenda di €.2.000,00 (duemila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it