COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Sferrazza Gioacchino, soggetto tenuto alla osservanza delle norme del C.G.S. nonchè di quelle Statutarie e Federali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 comma 5) C.G.S., in quanto persona alla quale risulta riconducibile, anche indirettamente, il controllo della società sportiva A.S.D. Akragas Calcio, e svolgente, comunque, attività all’interno e nell’interesse di tale società, o comunque rilevante nell’ambito dell’Ordinamento Federale, nonostante risulti sottoposto a sanzione di inibizione per anni 5 (cinque) in ragione di provvedimento emesso dagli Organi di Giustizia Sportiva; 2. Sig. Maraventano Francesco (Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Akragas Calcio); 3. Sig. Sferrazza Diego, tesserato all’epoca dei fatti contestati in qualità di calciatore della società A.S.D. Akragas Calcio; 4. Sig. Carafassi Fabio, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Akragas Calcio; 5. Sig. Agozzino Riccardo, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Akragas Calcio; 6. Sig. Traina Francesco, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Akragas Calcio; 7. Società A.S.D. Akragas Calcio (Ag);

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Sferrazza Gioacchino, soggetto tenuto alla osservanza delle norme del C.G.S. nonchè di quelle Statutarie e Federali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 comma 5) C.G.S., in quanto persona alla quale risulta riconducibile, anche indirettamente, il controllo della società sportiva A.S.D. Akragas Calcio, e svolgente, comunque, attività all’interno e nell’interesse di tale società, o comunque rilevante nell’ambito dell’Ordinamento Federale, nonostante risulti sottoposto a sanzione di inibizione per anni 5 (cinque) in ragione di provvedimento emesso dagli Organi di Giustizia Sportiva; 2. Sig. Maraventano Francesco (Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Akragas Calcio); 3. Sig. Sferrazza Diego, tesserato all’epoca dei fatti contestati in qualità di calciatore della società A.S.D. Akragas Calcio; 4. Sig. Carafassi Fabio, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Akragas Calcio; 5. Sig. Agozzino Riccardo, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Akragas Calcio; 6. Sig. Traina Francesco, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Akragas Calcio; 7. Società A.S.D. Akragas Calcio (Ag); per rispondere: il primo – ai sensi dell’art.1 comma 5) C.G.S. – della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S., in relazione all’art.36 comma 6) N.O.I.F. e dell’art. 13 comma 1) dello Statuto e agli artt. 19 comma 2), 22 comma 8) C.G.S., per avere, quale soggetto destinatario di un provvedimento sanzionatorio di inibizione di anni 5 (cinque), disposto dagli Organi di Giustizia Sportiva, gestito in via di fatto, tramite prestanome, la società A.S.D. Akragas Calcio; il secondo, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S., in relazione all’art.36 comma 6) N.O.I.F. e dell’art. 13 comma 1) dello Statuto, per essersi prestato, quale prestanome, a ricoprire la carica di Presidente della società A.S.D. Akragas Calcio consentendo in via di fatto al Sig. Sferrazza Gioacchino di essere l’effettivo gestore della società nonostante lo stesso risultasse inibito a seguito di provvedimento emesso dagli Organi di Giustizia Sportiva; il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, della violazione dell’art. 1 comma 3) C.G.S., per non essersi presentati avanti gli Organi Inquirenti nonostante più volte ritualmente convocati; la società A.S.D. Akragas Calcio, della violazione di cui all’art. 4 commi 1) e 2) C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente e Rappresentante Legale, nonché al proprio Presidente di fatto, e comunque “patron” della stessa, ed ai propri tesserati. Procedimento 312/A Considerato che la Procura Federale con nota 7567/297 pf 10/11 del 13/04/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni già sopra specificate e singolarmente elencate. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta sono presenti i Sigg.ri Maraventano Francesco, Sferrazza Diego, Agozzino Riccardo. Sono assenti invece i Sigg.ri Carafassi Fabio e Traina Francesco. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo: al Sig. Maraventano Francesco (già Presidente A.S.D. Akragas Calcio), in atto dimissionario e senza ricoprire ulteriore incarico in seno alla predetta società, la inibizione per anni 3 (tre), anche nel caso di un suo nuovo tesseramento nei ruoli della F.I.G.C.; ai Sigg.ri Sferrazza Diego, Agozzino Riccardo, atteso che gli stessi rivestono il ruolo di calciatori e non di Dirigenti, per avere violato il disposto di cui all’art.1 comma 3) C.G.S., la squalifica, a tutti gli effetti, per 2 (due) gare; ai calciatori Carafassi Fabio e Traina Francesco, per violazione di cui all’art. 1 comma 3) C.G.S., la squalifica, a tutti gli effetti, per 2 (due) gare; per quanto attiene la posizione processuale del Sig. Sferrazza Gioacchino, va rilevato che con C.U. 380 del 22/03/2011 – della Commissione Disciplinare Territoriale Sicilia – è stata sancita preclusione definitiva di permanenza in qualsiasi rango o ruolo, nell’ambito della F.I.G.C., del Sig. Sferrazza Gioacchino. Chiede affermarsi, comunque, la responsabilità in ordine alle contestazioni allo stesso mosse; stante, però, la sanzione a titolo definitivo già inflitta a carico del predetto, non viene avanzata alcuna ulteriore richiesta; a carico della società A.S.D. Akragas Calcio chiede che venga inflitta una ammenda, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (violazione art. 4 commi 1) e 2) C.G.S.) di €.20.000,00 (ventimila)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il calciatore Agozzino Riccardo giustifica la sua mancata presentazione innanzi l’Inquirente per motivi di salute. Ritenuto che i fatti accertati comportano la violazione dell’art.1 commi 1) e 5) C.G.S., in relazione all’art.37 comma 6) N.O.I.F., all’art. 13 comma 1) Statuto ed agli artt. 19 comma 2) e 22 comma 8) C.G.S., ascrivibile al Sig. Sferrazza Gioacchino qualificato, a seguito delle indagini espletate, come Presidente di fatto e comunque “patron” della A.S.D. Akragas Calcio, nonché al Sig. Maraventano Francesco, già Presidente e Legale Rappresentante della predetta società, il quale risulta avere favorito, e comunque non impedito, che la società venisse gestita, in via di fatto, da soggetto inibito dalla Giustizia Sportiva, ponendosi come prestanome per l’attività svolta dal Sig. Sferrazza Gioacchino, in nome e per conte della società A.S.D. Akragas Calcio. Considerato, inoltre, che per quanto riguarda il comportamento tenuto dai tesserati Sferrazza Diego, Carafassi Fabio, Agozzino Riccardo e Traina Francesco, deve rilevarsi la violazione dell’art.1 comma 3) C.G.S.; ritenuto, altresì, che dai sopra indicati comportamenti consegua la responsabilità diretta ed oggettiva della A.S.D. Akragas Calcio, ai sensi dell’art.4 commi 1) e 2) C.G.S.; ritenuto che questa Commissione Disciplinare è chiamata ad esaminare e giudicare una ennesima irregolarità comportamentale, con conseguenziale reiterata violazione di Norme Federali, debitamente perseguibili e sancite dai relativi provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, già adottati e passati in giudicato a carico, sempre, del sig. Sferrazza Gioacchino; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Maraventano Francesco (già Presidente A.S.D. Akragas Calcio), in atto dimissionario e senza ricoprire ulteriore incarico in seno alla predetta società, la inibizione per anni 3 (tre), anche nel caso di un suo nuovo tesseramento nei ruoli della F.I.G.C.; ai Sigg.ri Sferrazza Diego, Agozzino Riccardo, atteso che gli stessi rivestono il ruolo di calciatori e non di Dirigenti, per avere violato il disposto di cui all’art.1 comma 3) C.G.S., la squalifica, a tutti gli effetti, per 2 (due) gare; ai calciatori Carafassi Fabio e Traina Francesco, per violazione di cui all’art. 1 comma 3) C.G.S., la squalifica, a tutti gli effetti, per 2 (due) gare; per quanto attiene la posizione processuale del Sig. Sferrazza Gioacchino, va rilevato che con C.U. 380 del 22/03/2011 – della Commissione Disciplinare Territoriale Sicilia – è stata sancita preclusione definitiva di permanenza in qualsiasi rango o ruolo, nell’ambito della F.I.G.C., a carico dello stesso. Stante la predetta sanzione a titolo definitivo inflitta a carico del sig. Sferrazza Gioacchino, già passata in giudicato, non si provvede ad ulteriore provvedimento disciplinare; a carico della società A.S.D. Akragas Calcio viene inflitta, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (violazione art. 4 commi 1) e 2) C.G.S.), una ammenda di €.10.000,00 (diecimila)”. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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