COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Patti Salvatore (Presidente A.S.D. Stefanese Calcio) Società A.S.D. Stefanese Calcio (Me) Procedimento 321/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Patti Salvatore (Presidente A.S.D. Stefanese Calcio) Società A.S.D. Stefanese Calcio (Me) Procedimento 321/A Considerato che la Procura Federale con nota 830 pf 10/11 del 07/03/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt.38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Patti Salvatore la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Stefanese Calcio l’ammenda di €.500,00 (cinquecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato; Rilevato che dagli accertamenti esperiti risulta che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha rilasciato soltanto il 14/04/2011 il tesserino al Sig. Marguglio Antonio per la stagione 2010/2011; ritenuto, altresì, che quanto sopra affermato trova riscontro nel bollettino trasmesso dalla A.S.D. Stefanese Calcio, allegato alle proprie deduzioni difensive, dal quale si evince che il Sig. Marguglio Antonio ha pagato le quote annuali soltanto il 12/04/2011 ed altro versamento in data 22/04/2011, e ciò ad ulteriore conferma che, all’epoca delle gare contestate, la posizione del Sig. Marguglio Antonio era irregolare; DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Patti Salvatore (Presidente A.S.D. Stefanese Calcio) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre) da scontare nel campionato di competenza 2011-2012; alla società A.S.D. Stefanese Calcio, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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