COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Avv. Pennisi Rosario (Presidente S.S.D. Acireale calcio 1946 S.r.l.); Società S.S.D. Acireale calcio 1946 S.r.l (Ct) Procedimento 338/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Avv. Pennisi Rosario (Presidente S.S.D. Acireale calcio 1946 S.r.l.); Società S.S.D. Acireale calcio 1946 S.r.l (Ct) Procedimento 338/A Considerato che la Procura Federale con nota 8410/334 pf 10/11 del 06/05/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui all’art.1 comma 1) C.G.S., nonché artt. 4 comma 9) e art. 14 C.G.S.. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 31 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente l’Avv. Pennisi Rosario. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Pennisi Rosario la inibizione per mesi 2 (due); alla società S.S.D. Acireale calcio 1946 S.r.l. l’ammenda di €.2.000,00 (duemila)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: l’Avv. Pennisi Rosario, Presidente della società deferita, presente in udienza, dichiara di essere estraneo alla organizzazione e svolgimento delle gare in contestazione; trattasi, a suo dire, di gare amichevoli pre-campionato; ritiene di non essere responsabile dell’addebito ascrittogli. Ritenuto che i motivi dedotti a difesa non sono esimenti delle responsabilità legittimamente statuite, risultando agli atti, con certezza, che la gara oggetto della contestazione unitamente ad un’altra non risulta autorizzata, né che tale necessario adempimento è stato mai richiesto, nonché che la società altresì risponde del comportamento violento ed aggressivo dei propri sostenitori in danno di calciatori avversari. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Pennisi Rosario (Presidente S.S.D. Acireale calcio 1946 S.r.l.), la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); alla società S.S.D. Acireale calcio 1946 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.2.000,00 (duemila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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