COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Stig Castellammare, suo Presidente pro-tempore Sig. Gioia Giuseppe e n.21 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 2^ categoria 2009/2010 Procedimento 324/A-07

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.493 del 07/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Stig Castellammare, suo Presidente pro-tempore Sig. Gioia Giuseppe e n.21 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 2^ categoria 2009/2010 Procedimento 324/A-07 Con nota del 06/05/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.21 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate. I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Si ritiene, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita e che nella fattispecie può quantificarsi in €.30,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica, ed €.15,00 per ciascun tesserato sottoposto con ritardo alla prescritta visita medica o che comunque abbia partecipato a più gare in assenza della citata attestazione. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, ricevute le memorie a difesa della società deferita ed esaminati i certificati medici prodotti ed acquisiti agli atti del procedimento, ha rilevato: per i calciatori Fiorello Giuseppe, Mancuso Antonino, Navarra Domenico, sono stati prodotti regolari certificati medici coprenti l’attività sportiva dell’intero campionato di competenza della stagione 2009-2010; per i calciatori Como Simone, Coppola Gabriele, Di Bona Alessandro, Di Gregorio Vito, Mannina Dario, Scurto Giuseppe, non è stato prodotta alcuna attestazione di avvenuta visita medica; per tutti gli altri calciatori deferiti, dall’esame della documentazione a difesa prodotta è stato accertato come detti calciatori avessero partecipato a più gare del campionato di competenza stagione 2009-2010 in assenza della prescritta certificazione medica di legge (visita medica effettuata in ritardo in relazione all’inizio del campionato o assenza di attestazione medica tra la certificazione relativa alla stagione 2008-2009 e quella relativa alla stagione 2009-2010). Tutto ciò considerato, si DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società A.S.D. Stig Castellammare, l’ammenda di €.360,00 (trecentosessanta); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Gioia Giuseppe a tutto il 24/09/2011; di infliggere ai calciatori Como Domenico, Como Simone, Coppola Gabriele, Cusumano Giacomo, Daguanno Giovanni, Di Bona Alessandro, Di Gregorio Vito, Di Leonardo Roberto, Di Maria Antonio, Di Nicola Giovanni, Di Nicola Mariano, Ingoglia Roberto, Lo Giudice Vincenzo, Lombardo Salvatore, Mannina Dario, Napoli Liborio, Scurto Giuseppe, Vesco Sergio, tutti già tesserati per la società A.S.D. Stig Castellammare, l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico; di non dare luogo a procedere nei confronti dei calciatori Fiorello Giuseppe, Mancuso Antonino, Navarra Domenico, tutti già tesserati per la società A.S.D. Stig Castellammare. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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