COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.500 del 14/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Cortese Davide (01.10.1987) tesserato per la Società A.S.D. New Junior, in prestito temporaneo alla A.S.D. Real Ragusa Calcio 2. Società A.S.D. Città di Vittoria (Rg) 3. Sig. Rocchetta Gaetano (Presidente A.S.D. Real Ragusa Calcio) 4. Sig. Cammalleri Pietro (Dirigente Società A.S.D. Real Ragusa Calcio) 5. Società A.S.D. Real Ragusa Calcio (Rg) 6. Sigg.ri Zammitto Biagio e Giaquinta Paolo (Dirigenti Società A.S.D. Comiso) 7. Società A.S.D. Comiso (Rg) Procedimento 308/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.500 del 14/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. Cortese Davide (01.10.1987) tesserato per la Società A.S.D. New Junior, in prestito temporaneo alla A.S.D. Real Ragusa Calcio 2. Società A.S.D. Città di Vittoria (Rg) 3. Sig. Rocchetta Gaetano (Presidente A.S.D. Real Ragusa Calcio) 4. Sig. Cammalleri Pietro (Dirigente Società A.S.D. Real Ragusa Calcio) 5. Società A.S.D. Real Ragusa Calcio (Rg) 6. Sigg.ri Zammitto Biagio e Giaquinta Paolo (Dirigenti Società A.S.D. Comiso) 7. Società A.S.D. Comiso (Rg) Procedimento 308/A Considerato che la Procura Federale con nota 7371/495 10-11 dell’08/04/2011, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni a carico di ciascuna di esse, meglio indicate e singolarmente specificate nell’atto di rinvio a giudizio, giusto atto di deferimento. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente: nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo: al Sig. Cortese Davide la squalifica a tutti gli effetti per 6 (sei) gare; alla Società A.S.D. Città di Vittoria l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento); al Sig. Rocchetta Gaetano la inibizione, a tutti gli effetti, per anni 2 (due); al Sig. Cammalleri Pietro la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 3 (tre); alla Società A.S.D. Real Ragusa Calcio l’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento); al Sig. Zammitto Biagio la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 2 (due); al Sig. Giaquinta Paolo la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 1 (uno); alla Società A.S.D. Comiso l’ammenda di €. 750,00 (settecentocinquanta).” Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società A.C.D. Città di Vittoria 2007 e la società A.S.D. Comiso Calcio hanno presentato memorie difensive. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. Ritenuto che le memorie difensive prodotte non sono esimenti delle responsabilità cui devono rispondere, giusto atto di deferimento e conseguente rinvio a giudizio. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Cortese Davide la squalifica a tutti gli effetti per 6 (sei) gare; alla Società A.S.D. Città di Vittoria l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento); al Sig. Rocchetta Gaetano la inibizione, a tutti gli effetti, per anni 2 (due); al Sig. Cammalleri Pietro la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 3 (tre); alla Società A.S.D. Real Ragusa Calcio l’ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento); al Sig. Zammitto Biagio la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 2 (due); al Sig. Giaquinta Paolo la inibizione, a tutti gli effetti, per mesi 1 (uno); alla Società A.S.D. Comiso l’ammenda di €. 750,00 (settecentocinquanta).” Le superiori inibizioni vengono inflitte ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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