COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.500 del 14/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Ernandez Gaspare (Presidente e Legale Rappresentante A.S.D. Mast Favignana) Società A.S.D. Mast Favignana (Tp) Procedimento 310/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.500 del 14/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Ernandez Gaspare (Presidente e Legale Rappresentante A.S.D. Mast Favignana) Società A.S.D. Mast Favignana (Tp) Procedimento 310/A Considerato che la Procura Federale con nota 7535/890 10-11 del 13/04/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 13) N.O.I.F ed all’art. 8 comma 9) C.G.S. per avere disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale L.N.D. in favore dell’allenatore Del Giudice Giuseppe, nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Ernandez Gaspare la inibizione per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Mast Favignana 2 (due) punti di penalizzazione nel campionato di competenza stagione 2011/2012 nonché l’ammenda di €. 2.000,00 (duemila)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato. DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Ernandez Gaspare (Presidente all’epoca dei fatti Società A.S.D. Aci S.Antonio Calcio) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due ); alla società A.S.D. Aci S.Antonio Calcio, a titolo di responsabilità diretta, 2 (due) punti di penalizzazione nel campionato di competenza stagione 2011/2012 nonché l’ammenda di €. 2.000,00 (duemila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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