COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.500 del 14/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Atletico Militello, suo Presidente all’epoca dei fatti Sig. Iacobello Francesco e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1° Categoria 2009/2010 Procedimento 341/A-02

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.500 del 14/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Atletico Militello, suo Presidente all’epoca dei fatti Sig. Iacobello Francesco e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di 1° Categoria 2009/2010 Procedimento 341/A-02 Con nota del 26/01/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminate le memorie a difesa inoltrate dalla società deferita ha rilevato che i calciato Daniele La Rocca e Salvatore Di Perna sono stati sottoposti a visita medica asseverata dai relativi certificati acquisiti agli atti. Ciò premesso, DELIBERA di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Atletico Militello, del suo Presidente all’epoca dei fatti Sig. Iacobello Francesco, dei calciatori La Rocca Daniele, Di Perna salvatore, tutti già tesserati per la società A.S.D. Atletico Militello. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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