COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.510 del 28/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Sindoni Antonino (Presidente A.S.D. Torregrotta) Società A.S.D. Torregrotta (Me) Procedimento 339A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.510 del 28/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Sindoni Antonino (Presidente A.S.D. Torregrotta) Società A.S.D. Torregrotta (Me) Procedimento 339A Considerato che la Procura Federale con nota 8612/1152 09-10 del 12/05/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13), primo e secondo inciso, N.O.I.F., anche in riferimento all’art. 8 comma 9) C.G.S., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 31 Maggio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Sindoni Antonino la inibizione, a tutti gli effetti, per anni 1 (uno); alla società A.S.D. Torregrotta la penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica del campionato di competenza stagione 2011/2012, nonché l’ammenda di €.4.000,00 (quattromila)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita ha prodotto memoria difensiva con allegata copia della querela nei confronti del Sig. Errante Santo. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato; rigettata la richiesta di sospensione del presente procedimento, non prevista da Norme Federali in materia, DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Sindoni Antonino (Presidente A.S.D. Torregrotta) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per anni 1(uno); alla società A.S.D. Torregrotta, a titolo di responsabilità diretta, la penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica del campionato di competenza Stagione 2011/2012, nonché l’ammenda di €.4.000,00 (quattromila). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale, cui vanno anche trasmessi i relativi atti, stante la specifica richiesta in merito avanzata dal Rappresentante la Procura Federale, per palese violazione, da parte dei soggetti deferiti, delle norme previste dall’art.15 del C.G.S., con riferimento agli artt. 27 e 30 dello Statuto Federale.
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