COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.510 del 28/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Athena, suo Presidente pro tempore Sig. Amico Giovanni e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta L.R.S. 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di C5 Serie C2 2009/2010 Procedimento 350/A-02
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.510 del 28/06/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Athena, suo Presidente pro tempore Sig. Amico Giovanni e n.2 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta L.R.S. 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995.
Campionato di C5 Serie C2 2009/2010
Procedimento 350/A-02
Con nota del 15/04/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori.
In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.2 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate.
I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria.
Si ritiene, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita e che nella fattispecie può quantificarsi in €.20,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica.
Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza del 28/06/2011 non sono comparsi i deferiti, in assenza di memorie difensive,
DELIBERA
In accoglimento del proposto deferimento,
di infliggere alla società A.S.D. Athena l’ammenda di €.40,00 (quaranta);
di inibire il suo Presidente all’epoca dei fatti Sig. Amico Giovanni a tutto il 30/09/2011;
di infliggere ai calciatori Cardilicchia Gerlando, Daino Francesco, tutti già tesserati per la società A.S.D. Athena, l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico.
Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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