COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBERIS MONTECORONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA-TIBERIS MONTECORONA DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 15/05/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 18.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TEMPOBUONO ALESSIO PER 8 GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIBERIS MONTECORONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA-TIBERIS MONTECORONA DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 15/05/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.127 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 18.05.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TEMPOBUONO ALESSIO PER 8 GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 09.06.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti si evince che la condotta posta in essere dal calciatore Tempobuono Alessio è stata senz’altro offensiva nei confronti dell’arbitro; tuttavia il gesto di appoggiare la mano sul petto dell’arbitro non si è concretizzato in un atto di violenza, ma si è trattato di un atto istintivo posto in essere per richiamare l’attenzione dell’arbitro, al fine di avere dei chiarimenti in merito alla sanzione dell’espulsione applicata nei suoi confronti. Peraltro, lo stesso direttore di gara nel proprio referto ha dichiarato che il gesto non gli ha provocato alcun dolore. Così contestualizzata la condotta del calciatore Alessio Tempobuono, appare eccessiva la sanzione allo stesso inflitta. La Commissione pertanto ritiene di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tempobuono e contenere la stessa in cinque giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Tiberis Montecorona, riduce la squalifica al calciatore Tempobuono Alessio a cinque giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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