COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1ª CATEGORIA (PLAY-OUT) Nei reclami proposti da AMICO FRANCESCO, in proprio, calciatore tesserato Polisportiva Pianello, CECERONI MAURIZO in proprio, calciatore tesserato Polisportiva Pianello, MARINELLI MATTIA in proprio, calciatore tesserato Polisportiva Pianello, POLISPORTIVA PIANELLO, in persona del suo Presidente pro tempore,
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 10/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
1ª CATEGORIA (PLAY-OUT)
Nei reclami proposti da
AMICO FRANCESCO, in proprio, calciatore tesserato Polisportiva Pianello,
CECERONI MAURIZO in proprio, calciatore tesserato Polisportiva Pianello,
MARINELLI MATTIA in proprio, calciatore tesserato Polisportiva Pianello,
POLISPORTIVA PIANELLO, in persona del suo Presidente pro tempore,
avverso la delibera del G.S. pubblicata nel C.U. n 125 del 12.05.2011, e con la quale veniva
comminata:
a) La squalifica del calciatore Amico Francesco per tre gare;
b) La squalifica del calciatore Ceceroni Maurizio per quattro gare;
c) La squalifica del calciatore Marinelli Mattia per sei gare;
d) L’ammenda alla società Pianello di Euro 900,00;
episodi relativi alla partita Pianello / Pistrino disputata a Pianello di Perugia l’8 maggio 2011.
Parti presenti: arbitro della gara Raggi Andrea, assistente A.I.A. Leucci Luigi, calciatori Amico
Francesco, Ceceroni Maurizio, Marinelli Mattia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti reclami, riuniti preventivamente d’ufficio, i calciatori in premessa, nonché la Polisportiva
Pianello, proponevano reclamo avverso le sanzioni e ammende rispettivamente comminate dal
G.S., chiedendone la riduzione, ovvero, per quella relativa al calciatore Ceceroni Maurizio,
l’annullamento eccependosi essere avvenuto un errore di individuazione della persona.
Veniva preliminarmente assunta la deposizione dell’arbitro della gara, il quale confermava il
contenuto nel referto e degli allegati, ed in particolare, chiamato a riconoscere il calciatore
Ceceroni, riconosceva in costui il calciatore che, a fine gara, era tra quelli resisi protagonisti delle
offese e minacce nei confronti dell’arbitro. Circa il lancio di fumogeni da parte dei tifosi della
società Pianello, confermava la circostanza precisando di avere sentito lo scoppio di vari petardi,
come refertato dal Commissario di campo.
I calciatori, in sede di audizione, hanno ammesso le loro responsabilità pur rimarcando di avere
semplicemente tenuto comportamento protestatario senza offendere o voler minacciare il direttore
di gara. In particolare il Marinelli ha dedotto di essersi tolto il guanto per voler stringere in modo
ironico la mano all’arbitro, e che il suo gesto era stato equivocato in quanto non aveva alcuna
intenzione di minacciare l’arbitro fingendo di sferrargli un pugno. Analoga posizione ha assunto il
calciatore amico, il quale ha riconosciuto di aver rivolto frasi altamente protestatarie ma di non
insultato l’arbitro con la frase riportata nel referto. Circa la posizione del Ceceroni, egli ha
sostenuto un errore di trascrizione del numero di maglia in quanto egli si trovava sotto la doccia
perché sostituito prima del termine della gara. Analoghe dichiarazioni sono state rese dai
compagni di squadra, che hanno rimarcato come, nei confronti del giocatore n 17 del loro sodalizio
(che pure era tra coloro i quali avevano raggiunto l’arbitro al termine della gara) non era stato
adottato alcun provvedimento.
In ordine alla ammenda, la Polisportiva Pianello ne chiedeva la riduzione in quanto sproporzionata,
essendosi trattato di un episodio circoscritto e purtroppo usuale nei matches di spareggio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’istruttoria non ha potuto che confermare le responsabilità dei calciatori sanzionati, sebbene
possa pur restando il dubbio che, nella confusione creatasi, sia ipotizzabile un errore di persona.
Del resto sarebbe stato però onere del calciatore indicare, in sede di reclamo, il vero calciatore
responsabile, onde consentire alla commissione, e allo stesso arbitro, di poter serenamente
valutare se si sia verificato, nel caso di specie, un errore di individuazione.
Per il resto, ritiene la Commissione, preso atto anche dei riconoscimenti di responsabilità da parte
dei singoli calciatori (che hanno rimarcato la buona direzione di gara svolta dall’arbitro e
macchiata, a loro avviso, da un solo episodio), che i fatti possano essere equamente sanzionati
mediante una riduzione di una giornata di gara a ciascuno dei calciatori, essendosi l’episodio
consumato in un ristretto lasso di tempo e senza successivi strascichi, ed equamente ridotta la
sanzione inflitta alla società ad Euro 700,00, atteso che, dalle stesse dichiarazioni dell’arbitro, non
si può avere compiuta certezza che gli oggetti lanciati dai tifosi del Pianello fossero, così come
quelli lanciati dai tifosi avversari, dei raudi e non bombe carta (che notoriamente lasciano traccia di
danni evidenti strutture e cose, circostanza che invece non risulta refertata).
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, in parziale
accoglimento del reclamo:
1) Riduce la squalifica al calciatore della Pol. Pianello Amico Francesco a gare 2;
2) Riduce la squalifica al calciatore della Pol. Pianello Ceceroni Maurizio a gare 3;
3) Riduce la squalifica al calciatore della Pol. Pianello Marinelli Mattia a gare 5;
4) Riduce ad Euro 600,00 l’ammenda inflitta dal G.S. alla Polisportiva Pianello.
Dispone restituirsi la tassa di reclamo
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